Procedimenti di deroga nei casi di minuta vendita esplodenti. Pubblicato dai Vigili del Fuoco un quesito in merito alle deroghe che possono essere concesse sulla detenzione e sui requisiti antincendio delle strutture soggette a Certificato Prevenzione Incendi declassificate in libera vendita di articoli pirotecnici con quantità superiori ai 500 kg, censite al punto 18 dell’allegato 1 del DPR 151/2011 come Esercizi di minuta vendita e/o depositi di sostanze esplodenti.
Il quesito protocollato con il n. 8805 del 26 giugno 2017 dal titolo Procedimenti di deroga nei casi di minuta vendita esplodenti ricorda che esistono due diverse tipologie di cause per le quali può essere richiesta la deroga, rispettivamente attinenti a motivazioni diverse:
- la deroga può essere richiesta perché coinvolge aspetti disciplinati dal regolamento per l’esecuzione del Testo Unico per le leggi di pubblica sicurezza;
- la deroga può essere richiesta perché impossibile rispettare una norma tecnica verticale definita dal regolamento specifico di prevenzione incendi per la tipologia di attività oggetto dell’istruttoria. (ad esempio se nelle vicinanze dell’esercizio vi siano altre attività commerciali).
Se la deroga deve essere valutata in considerazione delle misure previste dalle leggi di pubblica sicurezza, deve essere coinvolta la Commissione Tecnica Territoriale in materia di sostanze esplodenti, che valuta il rilascio della dispensa tenendo conto delle tipologie e delle quantità di prodotti esplodenti detenibili (quelli elencati nell’art 4 del DM del 09 Agosto 2011 quali le polveri appartenenti alla categoria 2, la cartucce per armi comuni ed i manufatti appartenenti alle categoria IV e V).
Sarà quindi la prefettura a rilasciare il permesso di costruire in deroga, ed il titolare, nei limiti detenibili previsti per l’esercizio e definiti dal provvedimento prefettizio, adotterà tutte le misure sancite negli articoli 3 e 4 del DPR 151/2011 in relazione alla valutazione di progetto da parte del comando di competenza dei Vigili del Fuoco, che esaminando le domanda e dopo i controlli ed i sopralluoghi necessari, rilascerà l’approvazione al progetto tenendo conto della deroga concessa.
Se invece la deroga viene richiesta per la realizzazione di un esercizio commerciale soggetto ai controlli ispettivi in materia di antincendio, nel caso che questa presenti caratteristiche tali da non consentire il pieno o parziale rispetto delle regole tecniche di categoria, il titolare dell’attività dovrà avviare la procedura di deroga prevista dall’art 7 del DPR 151/2011.
In questo caso la procedura prevede che la domanda debba essere inoltrata al Comando regionale del Vigili del Fuoco in triplice copia e corredata della documentazione integrativa necessaria a giustificare il motivo della richiesta di deroga; la pratica verrà trasmessa alla direzione centrale che entro sessanta giorni dal ricevimento emetterà un giudizio di approvazione o di rigetto, rilasciando o meno la deroga con le eventuali prescrizioni necessarie alla presentazione del progetto esecutivo.