È stata pubblicata sul portale del Ministero dell’Interno una lettera circolare indirizzata alle Direzioni Territoriali dei Vigili del Fuoco, alle Prefetture, alle Agenzie Doganali e da altri destinatari per conoscenza e competenza, quali ad esempio i comandi del Corpo dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. La nota ministeriale riguarda una precisazione relativa al Decreto Legislativo 123 del 29 luglio 2015 recante le Attuazioni della direttiva 2013/29/UE concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici.
In particolare, la precisazione è inerente alle modalità con cui vengono erogate le comunicazioni e i soggetti destinatari di queste, in caso di movimentazione internazionale di articolo pirotecnici, come definito nell’articolo 14 dello stesso decreto “Disposizioni concernenti le importazioni, le esportazioni ed i trasferimenti di articoli pirotecnici marcati CE”, nel quale sono precisate le informazioni che devono essere trasmesse alle prefetture di competenza relativamente alle quantità e tipologie di articoli pirotecnici movimentati, ai percorsi del trasporto e alle tempistiche di trasmissione (almeno quarantotto ore di anticipo)
Già in passato erano state effettuate delle precisazioni sull’articolo 14, in particolare con altre due circolari del Ministero ( numero 557/PAS/U/003568/XV.H.MASS(77) del 9 marzo 2015 e numero 557/PAS/U/012274 /XV.H.MASS (77) BIS del 19 agosto 2015, all’interno delle quali si chiarivano alcuni aspetti riguardanti le modalità delle movimentazioni internazionali in termini di tipologia, quantità e comunicazioni alle Prefetture e in particolare veniva introdotto il riferimento alla necessità di indicare la “Categoria Nazionale” di appartenenza (con allegato apposito modulo), una classificazione degli articoli pirotecnici che emerge dalla più recente edizione dall’articolo 82 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS), con applicazione in solo ambito nazionale e relativa alle disposizioni di conservazione in magazzino.
Allo scopo, quindi, di evitare dubbi ed equivoci, e in considerazione che la validità della classificazione nazionale in categorie si limita alla movimentazione sul territorio italiano, il Ministero precisa con la lettera circolare che ai sensi dell’articolo 14 del D.Lgs 123/2015, ove non risulta la necessità di indicare questa categoria, non dovrà essere riportata nella trasmissione delle comunicazioni alle prefetture l’appartenenza alla categoria nazionale, poiché non conforme a quanto indicato nelle direttive internazionali di riferimento (2013/29/UE).
Infine, per maggiore chiarezza viene allegato il nuovo modulo da inoltrare alle prefetture, privo della colonna in cui si doveva indicare il dato sulla categoria, che sostituisce integralmente il precedente modulo in vigore con la circolare di marzo 2015.