Con il Decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015, Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, è stata introdotta la misura sperimentale, inizialmente limitata agli anni accademici 2016 e 2017, che prevedeva una copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, rivolta agli allievi iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni per l’erogazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale. (articolo 32 comma 8).
Successivamente la circolare n. 4 del 23 febbraio 2016 emessa dall’Inail, ha disciplinato le modalità operative per poter accedere alla copertura, così come gli importi del premio speciale unitario da versare per ottenere la garanzia.
Tale premio è stato definito dalla stessa circolare in 58 euro, calcolato sulla base della retribuzione convenzionale giornaliera pari al minimo di rendita che può essere automaticamente aggiornato in considerazioni di possibili modifiche introdotte annualmente all’importo giornaliero e garantisce la copertura per ogni soggetto assicurato, per l’intero anno scolastico che convenzionalmente inizia il primo settembre di ogni anno e termina il 31 agosto dell’anno successivo.
In considerazione della scadenza del periodo di prova istituito dal D.Lgs 150, Inail ha ora emesso la circolare n. 41 del 03 ottobre 2017 rivolta a chiarire le modalità operative per l’assicurazione dei soggetti già iscritti a corsi in precedenza avviati, che proseguono nell’anno accademico in corso.
Modalità e contributi
Con decorrenza inizio del nuovo anno accademico, le modalità e i versamenti contributivi per allievi iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale, tornano ad essere quelle definite prima dell’avvio della fase sperimentale e quindi applicando la modalità “ordinaria” del calcolo del premio come disciplinato dall’art 41 del D.P.R. 1124 del 1965, che prevede il ricorso alla voce di tariffa corrispondente alla attività formativa in genere, con il ricorso alla voce di tariffa specifica dell’attività svolta in azienda, se il percorso formativo prevede tale ipotesi (ai sensi del Decreto ministeriale 12 dicembre 2000, Voce di tariffa 0611).
A tale riguardo eventuali denunce di variazione del rischio assicurato, andranno comunicate in via telematica entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell’ultima circolare.
Facendo seguito alle denunce già inviate dagli istituti di formazione, i primi versamenti per il periodo dal 1 settembre al 31 dicembre 2017, seguono l’iter già avviato conformemente agli articoli 28 e 44 del D.P.R 1124/65; per gli anni successivi si dovrà fare ricorso all’istituto dell’autoliquidazione con le consuete modalità, ricomprendendo le denunce dell’ultimo quadrimestre dell’anno solare 2017 nelle richieste da presentare entro fine febbraio 2018 ed attribuendole alle rispettive voci di tariffa.
Per quanto riguarda invece gli anticipi versati per l’anno 2018, già proporzionati in considerazione delle retribuzioni, saranno conguagliati all’interno della dichiarazione dei contributi relativa al 2018.
In seguito alle nuove disposizioni sono stati quindi anche soppressi i servizi telematici dedicati alle aperture ed alle gestioni delle polizze speciali introdotte dal D.Lgs. 150/2015