Il Testo Unico sicurezza aggiornato a maggio 2017: integrato il regolamento SINP

 

Il Testo Unico per la sicurezza, D.Lgs 81/2008, al comma 1 dell’articolo 8, stabilisce l’introduzione del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione (SINP), inteso come uno strumento operativo che ha l’obiettivo di raccogliere e fornire dati alle istituzioni preposte alla vigilanza in relazione agli infortuni ed alle malattie professionali, per meglio orientare e valutare le misure di prevenzione attualmente in vigore.

Con il decreto nr 183 del 25 maggio 2016, entrato in vigore il 12 ottobre 2016 e recentemente integrato nella revisione del maggio 2017 del D.Lgs 81708, sono state definite le regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del sistema, così come le regole per il trattamento dei dati.

Il sistema SINP è organizzato in modo da sfruttare le sinergie tra gli enti (il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero della salute, il Ministero dell’interno, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano) che si coordinano per la raccolta dei dati e li utilizzano pubblicandoli sul portale telematico messo a disposizione sul sito dell’INAIL, che consente, previa autenticazione, di poter trasmettere i dati direttamente all’istituto assicurativo nazionale.

Le informazioni contenute nel sistema sono elencate in modo organico nell’allegato A al decreto 183, e vengono trasmesse in forma anonima con periodicità annuale. Lo scopo della raccolta è quello di orientare, pianificare e valutare l’efficacia delle azioni di prevenzione in vigore, per le diverse attività soggette alla trasmissione, con l’obiettivo di elaborare un costante e progressivo miglioramento dei livelli di efficacia degli interventi di vigilanza.

I dati devono essere relativi alle informazioni per ogni settore di attività come dalla classificazione per categoria di cui all’allegato A, e saranno conservati sul portale per un periodo massimo di due anni; le informazioni contenute nel database nazionale riguarderanno :

  1. Il quadro produttivo ed occupazionale, che tenga in considerazione le caratteristiche aziendali in termini di dimensioni della forza lavoro e dei processi di lavoro interni.
  2. Il quadro dei rischi a cui sono esposti i lavoratori, anche in considerazione di soggetti considerati esposti a rischi di natura specifica (es. cancerogeni e mutageni) ed alle differenze di genere, età e provenienza etnica.
  3. Il quadro dei dati relativo agli eventi verificatesi in ogni settore di attività, compreso quello marittimo, in merito a problemi di salute, ad infortuni e malattie professionali, a eventi morbosi e mortali potenzialmente riconducibili a fonti di esposizioni lavorative.
  4. Il quadro delle azioni di prevenzioni in vigore elaborate in seguito allo sviluppo dei Piani Regionali e territoriali, dei piani dell’ IANIL implementati a seguito dell’incorporazione di ISPESL e IPSEMA in considerazione delle azioni di priorità individuate per ogni categoria merceologica.
  5. Il quadro delle azioni di vigilanza e controllo eseguite dalle istituzioni di competenza, con la descrizione degli interventi correttivi adottati e delle violazioni accertate in sede di ispezione, anche in questo caso settore per settore.
  6. Il quadro degli infortuni al di sotto del limite di indennizzabilità denunciati per ogni settore.

Tavolo Tecnico

Nell’articolo 5 del decreto del 25 maggio viene istituito un Tavolo Tecnico, composto da vari membri provenienti dai Ministeri e dalle istituzioni coinvolte nello sviluppo del sistema, che ha il compito di verificare l’efficienza delle modalità tecniche con cui il sistema è stato sviluppato, garantire che il flusso informativo funzioni come previsto e consenta di raggiungere gli obiettivi previsti, formulare proposte migliorative rispetto alle potenzialità del SINP, anche in termini di fruibilità dei dati e di modalità di accesso, produrre le relazioni annuali previste dall’art 5 del Testo Unico Sicurezza ed altre relazioni qualora richieste da enti preposti alla vigilanza e svolgere attività di supporto, anche di tipo formativo, agli enti che cooperano alla raccolta dei dati.

6 allegati tecnici

Costituiscono parte integrante del provvedimento i sei allegati tecnici, che contengono informazioni in formato grafico, relative alle modalità con cui devono essere raccolti i dati, ivi compresi i formati elettronici compatibili con il sistema, i sistemi utilizzati pe la classificazione dei dati, i criteri sui quali dovrà svilupparsi la collaborazione tra gli enti fruitori e quelli fornitori, dei quali vengono forniti i rispettivi elenchi.

 

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