Approvata la cosiddetta “Manovrina” che prevede, tra le altre novità, l’introduzione di nuove forme e modalità per i contratti lavorativi di prestazione occasionale con il decreto legge (nr 50/2017 del 24 aprile), che disciplina le “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti locali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”. In sede di conversione al provvedimento vengono aggiunte le disposizioni relative alle prestazioni di lavoro, con l’inserimento dell’art 54 bis, introdotto dal decreto nr 96 del 21 giugno 2017, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50” relativo alla “Disciplina delle prestazioni occasionali. Libretto Famiglia. Contratto di prestazione occasionale”, che sostituisce i precedenti Voucher di lavoro, aboliti dal D.Lgs. n. 25 del 17 marzo 2017.
L’abolizione dei voucher si è resa necessaria in seguito ad abusi che sono stati da più parti riconosciuti, la riforma attuale è rivolta a garantire un maggiore rispetto della conformità lavorativa e livelli di tutela più elevati per i prestatori d’opera stessi.
Di seguito brevemente le principali novità introdotte rispetto a quanto in vigore in precedenza:
Libretto Famiglia 2017
È una forma di lavoro che sarà applicabile a diverse tipologie di prestazioni, quali ad esempio piccoli lavori domestici (giardinaggio, pulizia, manutenzione); assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità; insegnamento privato supplementare. Sarà acquistabile presso gli uffici postali o presso le sedi INPS e consente l’erogazione dei contributi previsti dal decreto 92/12 relativi agli oneri dei servizi per l’infanzia.
Il valore netto del singolo libretto è di 8 euro, ed è utilizzabile per prestazioni della durata massima di un’ora; nel valore lordo complessivo (10 Euro l’uno) sono compresi la contribuzione alla gestione separata Inps (1,65 euro), il premio dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (0,25 euro) ed il finanziamento degli oneri gestionali (0,10 euro).
Contratto Prestazione Occasionale 2017
Questa tipologia di contratto potrà essere attivata solo dalle microimprese con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato, professionisti, non profit, amministrazioni pubbliche, esclusivamente utilizzando la piattaforma informatica disponibile sul portale Inps, con l’obiettivo di garantire una precisa tracciabilità delle retribuzioni, evitando il passaggio diretto di contanti e con la possibilità di avvalersi di modalità semplificate di regolarizzazione della posizione contributiva e assicurativa del lavoratore.
Il limite annuo massimo utilizzabile contabilmente è di 5.000 euro netti, aumentato a 6.666 Euro nel caso il prestatore sia un pensionato, uno studente fino a 25 anni, un lavoratore disoccupato e un soggetto percettori di prestazioni di sostegno al reddito. Tuttavia tra singolo utilizzatore e fornitore del servizio, non possono essere stipulati contratti di valore complessivo superiore a 2.500 Euro per anno. Nel caso di superamento di tale soglia (o della durata complessiva di 280 ore) il rapporto si trasforma automaticamente in un contratto a tempo pieno ed indeterminato.
I corrispettivi minimi sono fissati in 9,00 Euro netti/ora, corrispondenti a 12,37 euro lordi, per il settore agricolo invece è pari all’importo attribuito alle relative prestazioni di lavoro subordinato analoghe a quelle dell’attività richiesta.
Nell’ambito della attività svolta il prestatore di lavoro viene equiparato a tutti gli effetti al computo di lavoratore come previsto dall’art 4 del D.lgs 81/08 ed è quindi soggetto agli obblighi di tutela da parte del datore di lavoro per quanto compete gli aspetti relativi alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (formazione, informazione, addestramento, sorveglianza sanitaria e tutte le misure di prevenzione e protezione previste); inoltre il committente è tenuto al versamento dei contributi previdenziali alla gestione separata in misura del 33% e della quota di copertura assicurativa obbligatoria in misura del 3.5%.
Alcune forme di limitazioni nella stipula di contratti di prestazione occasionale sono rappresentate dalle imprese edili, che ne sono escluse, e da attività nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi. Le imprese agricole possono attivare a prestazioni occasionali solo nei confronti di pensionati, studenti fino a 25 anni, disoccupati e percettori di sostegno al reddito, purché non iscritti l’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli. Le micro imprese non possono attivare contratti occasionali con fornitori con i quali abbiano in corso un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione continuativa, anche se concluso negli ultimi sei mesi.
Per quanto riguarda le Pubbliche Amministrazioni potranno essere attivati contratti di prestazione occasionale solo per esigenze temporanee di carattere straordinario (progetti speciali per categorie di soggetti in stato di povertà, disabilità, detenzione, tossicodipendenza, di fruizione di ammortizzatori sociali; lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi; attività di solidarietà; organizzazione di manifestazioni).