L’amianto sui luoghi di lavoro

 

L’amianto ( o asbesto) è una sostanza chimica fibrosa utilizzata fino agli inizi degli anni novanta per realizzare diverse strutture. Le caratteristiche di pericolosità dell’amianto non erano note fino a poco tempo fa e sono legate proprio alla struttura della sostanza in fibre, che deteriorandosi si disperdono nell’aria e possono provocare, se inalate, alterazioni a livello dell’apparato respiratorio e polmonare anche gravi ed a distanza di molto tempo dall’esposizione.
Le caratteristiche fisiche rendevano questa sostanza duttile e molto utilizzata per le sue proprietà di isolamento termico, acustico ed antincendio; la presenza dell’asbesto era molto diffusa nelle coperture edili, negli isolanti termici o nei presidi antincendio.

Una volta riconosciute le sue caratteristiche di pericolosità si è provveduto, con la legge 257 del 27 Marzo 1992, a vietarne l’utilizzo, l’importazione e la commercializzazione.
Di fatto tuttavia la sola presenza di amianto in se non rappresenta una fonte di pericolo, poiché la nocività è legata allo sfaldamento dei materiali dovuto a deterioramento per assenza di manutenzione o danneggiamento; contrariamente a quanto generalmente si creda, la legge del 1992 ha imposto il divieto di fabbricare nuovi prodotti in amianto, ma non sussiste nessun obbligo di rimozione dei prodotti preesistenti, sebbene la presenza dei materiali contenenti amianto debba essere censita e segnalata alle autorità competenti (ASL), in modo che se ne possa verificare l’integrità e di conseguenza la salubrità degli ambienti circostanti.

La valutazione del rischio amianto nei luoghi di lavoro, è definita nell’art 249 del D.Lgs 81/08 in cui viene esplicitamente ricordato l’obbligo del datore di lavoro di effettuare la valutazione dei rischi .
A tal fine il datore di lavoro ha l’obbligo, nell’impossibilità di procedere all’eliminazione del materiale pericoloso, di informare i lavoratori rispetto alla presenza del pericolo, di far effettuare una certificazione dello stato di integrità dell’amianto e di procedere comunque a monitoraggi ambientali e biologici per valutare la presenza di fibre di amianto nell’aria e nell’organismo dei lavoratori.

Una volta definito il grado di integrità e la relazione tra gli indici misurati ed i corrispondenti valori limite soglia, il datore di lavoro, in collaborazione con il Medico Competente, elabora un opportuno piano di campionamento e di sorveglianza sanitaria, per monitorare nel tempo i livelli di amianto presenti. I risultati periodici dei campionamenti devono essere quindi riportati nel Documento di Valutazione dei Rischi, e se si registra un incremento significativo e costante dei livelli nel tempo, segnalati alla ASL di competenza, anche se si resta al di sotto dei valori limite soglia.

È importante ricordare che lo smaltimento dell’amianto deve e può essere eseguito soltanto da personale qualificato e da imprese autorizzate che abbiano requisiti e strumenti per la rimozione in sicurezza; la rimozione sconsiderata dell’asbesto, seguita all’entrata in vigore del D.Lgs 257/92, svolta da personale inesperto, non adeguatamente protetto e non al corrente del rischio da esposizione, ha in molti casi in passato generato problemi ben più significativi di quelli che sarebbero forse derivati evitando di movimentarlo.

 


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