All’interno del tema della sicurezza sui luoghi di lavoro, la vigente normativa dedica specifiche disposizioni alla prevenzione e protezione degli operatori coinvolti nell’organizzazione dei c.d. “grandi eventi”, in cui rientrano attività legate all’intrattenimento e allo spettacolo, come possono essere gli spettacoli musicali, concerti, gli eventi in generale che richiamano grande affluenza di pubblico, ivi comprese le manifestazioni fieristiche.
Una prima distinzione si può fare tra gli eventi che si esauriscono nell’ambito di poche ore (appunto concerti e spettacoli musicali) e quelli invece che hanno una durata superiore, quindi alcuni giorni o settimane, come è il caso dell’attuale EXPO di Milano, evento fieristico internazionale che richiama grande affluenza di pubblico per molti giorni consecutivi.
Entrambi gli scenari hanno in comune la fase preliminare di allestimento degli spazi, che generalmente parte da una situazione in cui è necessario approntare dal nulla, un ambiente che rispetti i requisiti di sicurezza definiti dalla normativa vigente e che sia assolutamente conforme e paragonabile ad una situazione in cui un ambiente di lavoro è già invece consolidato e costruito secondo i canoni impiantistici e strutturali che ne garantiscono agibilità e conformità.
Normativa sulla sicurezza sul lavoro nei grandi eventi
La normativa di riferimento citata in precedenza è sostanzialmente la seguente, di cui rivediamo velocemente i punti applicabili salienti:
- Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 – Cantieri Temporanei o Mobili
- Decreto Interministeriale del 22/07/2014 – Decreto Palchi
Nel Titolo IV del D.Lgs 81/08 vengono affrontate le tematiche pertinenti al settore edile, declinate sostanzialmente nella descrizione delle misure preventive e protettive per i lavoratori impiegati nelle opere di costruzione e allestimento, nella definizione degli oneri e delle responsabilità (soprattutto in riferimento a scenari che vedono contestualmente impiegati più soggetti) e nella dettagliata descrizione tecnica dei requisiti impiantistici e strutturali dell’opera oggetto del cantiere.
Quest’ultimo aspetto risulta solo parzialmente applicabile in un contesto non permanente come è quello che riguarda “i grandi eventi”, e a questo scopo infatti gli aspetti strutturali ed impiantistici, sono stati ripresi nel già citato Decreto Palchi e in una ulteriore circolare ministeriale esplicativa che vedremo nel dettaglio di seguito.
Anche gli aspetti relativi alla sicurezza e salute degli addetti, così come quelli sulla definizione delle responsabilità, sono stati in realtà ripresi successivamente al Testo Unico, ma lo scheletro di base delle misure e delle disposizioni resta quello definito nel Titolo IV, che regolamenta gli obblighi dei soggetti coinvolti in termini di nomine e di documenti da produrre, così come quelli relativi alle misure protettive da adottare (dispositivi anti caduta, misure di protezione collettiva ed individuale e impianti di sicurezza antiincendio o per la gestione delle emergenze.
Nel Decreto Palchi vengono approfondite le misure di prevenzione e di protezione in modo specifico per gli spettacoli di tipo ludico, fieristico, sportivo a carattere temporaneo. Sempre in tema di allestimento dell’ambiente di lavoro, lo stesso ministero è intervenuto per chiarire alcuni aspetti tecnici fondamentali, con la Circolare nr 35 del 14/12/2014 “Istruzioni operative tecnico organizzative per l’allestimento e la gestione delle opere temporanee e delle attrezzature da impiegare nella produzione e nella realizzazione di spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di manifestazioni fieristiche” il cui testo integrale è disponibile gratuitamente sul sito del Ministero del Lavoro.
Già nello stesso Decreto Palchi vengono definite una serie di responsabilità tra il committente, gli appaltatori ed i soggetti incaricati in modo specifico di elaborare i piani di sicurezza e stabilite le caratteristiche impiantistiche ed i requisiti strutturali delle strutture fisse (padiglioni, palchi, gradinate o spalti) e quelle mobili (impalcature, scale, sostegni, ponteggi).
Nella Circolare 35 vengono quindi poi chiariti alcuni aspetti su cosa si intenda per opere temporanee in riferimento agli impianti elettrici, idraulici e di distribuzione dell’aria : “Per essere considerate temporanee, le opere devono essere modulari, montabili, trasportabili e reimpiegabili, formate da elementi prefabbricati collegati tra loro” in considerazione anche delle eventuali esclusioni (pedane fino a 2 metri che diventano 6,5 metri per gli spettacoli fieristici e tendostrutture fino a 8,5 metri).
La circolare si compone di due titoli, il primo riguarda gli spettacoli cinematografici, musicali e teatrali, il secondo è specifico per le manifestazioni fieristiche.
Entrambi i titoli definiscono i ruoli delle figure coinvolte nella sicurezza e confermano che gli oneri sulla sicurezza previsti dal Testo Unico sono sempre in carico al committente che deve verificare l’idoneità delle imprese prima di affidare i lavori e che può avvalersi del “responsabile per la sicurezza” per l’elaborazione documentale ed il coordinamento nel cantiere.
La circolare inoltre approva l’adozione dei modelli semplificati, introdotti dal ministero successivamente all’entrata in vigore del Decreto Palchi il 09/09/2014 che possono essere utilizzati per l’elaborazione dei Piani di Sicurezza e conferma gli oneri del committente anche nei confronti della formazione e informazione dei lavoratori coinvolti, che deve riguardare anche le modalità di comportamento in caso di eventuali emergenze. (Articolo 6).
Un esempio: EXPO 2015
Il secondo aspetto, già accennato in precedenza, riguarda la gestione della sicurezza degli operatori, ed eventualmente anche del pubblico presente, durante la manifestazione stessa, e quindi il mantenimento dei livelli di sicurezza adeguati a garantire l’incolumità delle persone per tutta la durata della manifestazione.
Prendendo ad esempio il già citato caso di stringente attualità relativo alla manifestazione fieristica EXPO 2015 in corso a Milano da Maggio ad Ottobre 2015, si possono schematicamente riassumere così di seguito le diverse fasi della gestione della sicurezza sul lavoro:
- Identificazione, nomina e definizione delle responsabilità delle figure coinvolte, Committenza (Comune di Milano). Appaltatori (diverse realtà internazionali ognuna responsabile dell’allestimento del proprio ambiente/padiglione), nomina dei consulenti professionali “Responsabile per la sicurezza”;
- identificazione delle imprese esecutrici delle opere, verifica dei requisiti e gare di appalto;
- elaborazione dei documenti previsti dalla normativa: Piano di Sicurezza e Coordinamento, Piani Operativi di Sicurezza;
- formazione delle persone coinvolte, attività continua per tutta la durata del cantiere;
- attività di cantiere: realizzazione delle opere, sorveglianza, controllo;
- inizio della manifestazione: elaborazione e diffusione del Piano di emergenza rivolto a coinvolgere l’afflusso di pubblico; mantenimento dei livelli di sicurezza nel tempo;
- smantellamento delle opere: attività di cantiere come durante la fase di realizzazione.
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