L’obbligo di effettuare formazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, imposto a tutte le azienda italiane con l’introduzione degli Accordi Stato Regione nel dicembre 2011, ha generato la necessità di strutturare e regolamentare la figura del formatore sulla sicurezza sul lavoro, definendo nel dettaglio quali debbano essere i requisiti professionali posseduti da questi soggetti.
Gli aspetti normativi che regolamentano questa figura erano stati introdotti già nel D.Lgs 81/08 dove, nell’art art 6 c8, veniva demandato alla Commissione Consultiva Permanente il compito di elaborare “i criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro”. I già citati Accordi tra Stato e Regioni, oltre ad imporre l’obbligo di formazione, dettagliavano gli aspetti relativi alla figura del Datore di Lavoro che espleta la funzione di formatore nei confronti dei propri collaboratori.
Ad unificare le precedenti disposizioni è intervenuto il Decreto Interministeriale del 06 Marzo 2013, in cui vengono definiti i sopracitati criteri.
Il prerequisito minimo ed indispensabile è che i soggetti abbiano conseguito un diploma di scuola di secondo grado (ne sono esentati i datori di lavoro che effettuino formazione nella propria azienda).
Vengono quindi elencati sei criteri ciascuno dei quali è stato elaborato per garantire la presenza contestuale di tre elementi minimi fondamentali che devono qualificare un docente in materia di salute e sicurezza : conoscenza, esperienza e capacità didattica.
Si considera qualificato ai fini del decreto, un soggetto che possegga il prerequisito e almeno uno dei sei criteri elencati, fanno eccezione i formatori che hanno competenze specifiche in relazione ai Corsi per Coordinamento di attività edili e le attività di addestramento in generale.
I sei criteri elencano una serie di esperienze e conoscenze di tipo accademico (lauree specifiche), integrati da elementi relativi all’esperienza tecnica e applicata nel settore (per esempio aver ricoperto un ruolo analogo per un determinato periodo di tempo) e da elementi formativi, come attestati di frequenza per corsi sulla comunicazione e sugli aspetti formativi.
Sono inoltre previsti ed obbligatori una certa quantità di aggiornamenti professionali da espletarsi nell’arco di un triennio e che comprendono sia la frequenza a corsi di formazione che l’erogazione didattica di contenuti sugli aspetti relativi alla sicurezza.
È importante sottolineare che l’esperienza all’insegnamento di un formatore può svilupparsi su una o più aree tematiche ben definite e di seguito elencate:
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- Area normativa/giuridica/organizzativa
- Area rischi tecnici
- Area rischi igienico-sanitari
- Area relazioni/comunicazione
Il ruolo del docente/formatore sulla sicurezza ha assunto negli ultimi anni una valenza sempre più significativa all’interno del panorama lavorativo italiano in considerazione dell’ottica culturale e sociale che la normativa vuole intenzionalmente perseguire.
Il formatore sulla sicurezza nei luoghi di lavoro al giorno d’oggi deve essere una figura in grado di trasferire alle aziende italiane un approccio culturale completo ed innovativo sui temi della sicurezza.
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