Il rischio dei campi elettromagnetici
In alcune circostanze particolari, dovute alla mansione svolta o agli ambienti in cui si trovano ad operare, i lavoratori di un’azienda possono essere esposti a campi elettromagnetici.
Se vengono superati certi valori limite, i campi elettromagnetici possono costituire dei rischi per la salute dei lavoratori e per questo motivo il D.Lgs. 81/2008 prevede una serie di norme per tutelare tutte quelle persone che lavorano in ambienti potenzialmente pericolosi.
La normativa prevede l’adozione di misure di prevenzione e protezione dei lavoratori dai danni fisici a breve termine che possono derivare: dall’esposizione ai campi elettromagnetici (da 0 Hz a 300 GHz), dalla circolazione di correnti indotte, dall’assorbimento di energia e da correnti di contatto. Rimangono esclusi da questa tutela i lavoratori che si trovano a contatto con conduttori in tensione e quelli che dimostrano effetti dopo un lungo termine di esposizione ai campi elettromagnetici.
I valori limite di esposizione costituiscono quei limiti all’esposizione a campi elettromagnetici basati direttamente sugli effetti accertati sulla salute e su considerazioni biologiche .
L’art. 306 del decreto stabilisce che tutto questo apparato normativo entri in vigore a partire dal 30 aprile 2012. Da quel giorno, infatti, i datori di lavoro saranno obbligati a compiere delle valutazioni, dei rilevamenti e dei calcoli riguardo i livelli dei campi elettromagnetici nei luoghi di lavoro.
La valutazione effettuata dal datore di lavoro dovrà prendere in considerazione alcuni fattori (art. 209):
- il livello, lo spettro della frequenza, la durata e il tipo dell’esposizione;
- i valori limite di esposizione e i valori di azione;
- gli effetti prodotti a danno della salute e della sicurezza dei lavoratori che si sono dimostrati sensibili al rischio;
- tutti gli effetti indiretti come:
a) interferenza con attrezzature e dispositivi medici elettronici; b) rischio propulsivo di oggetti ferromagnetici in campi magnetici statici con induzione magnetica superiore a 3mT; c) innesco di dispositivi elettro-esplosivi (detonatori); d) incendi ed esplosioni dovuti all’accensione di materiali infiammabili provocata da scintille prodotte da campi indotti, correnti di contatto o scariche elettriche;
- l’esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione ai campi elettromagnetici;
- la disponibilità di azioni di risanamento volte a minimizzare i livelli di esposizione ai campi elettromagnetici;
- l’eventuale esistenza di informazioni adeguate raccolte nel corso della sorveglianza sanitaria, comprese le informazioni reperibili in pubblicazioni scientifiche;
- le sorgenti multiple di esposizione;
- l’esposizione simultanea a campi di frequenze diverse.
La valutazione disposta datore di lavoro dovrà essere compiuta almeno ogni quattro anni da personale che ha ricevuto un’idonea formazione tecnica e un addestramento qualificato nell’ambito della prevenzione e protezione. Se la valutazione dei rischi rivela che i valori limite di esposizione non sono stati superati e che non c’è il pericolo che si determinino rischi per la sicurezza dei lavoratori, il datore di lavoro pianifica un programma di azione attraverso il quale predisporre le misure tecniche e organizzative necessarie ad impedire che si verifichino esposizioni superiori ai valori limite. Le misure di prevenzione e protezione possono consistere: nella scelta di altre metodologie di lavoro, nell’utilizzo di attrezzature che emettano campi elettromagnetici inferiori; nella dotazione di efficaci dispositivi di protezione individuale, nell’elaborazione di programmi appropriati di manutenzione dei macchinari e delle strutture lavorative.
Tutti i lavoratori esposti ad agenti fisici devono essere sottoposti ogni anno a sorveglianza sanitaria, e per quelli che rivelano una particolare sensibilità al rischio, il medico competente deve elaborare una cartella sanitaria e di rischio personale.
ANFOS: Associazione Nazionale Formatori Sicurezza sul Lavoro
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E-mail: info@anfos.it
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