La redazione del documento di valutazione dei rischi (art. 28 del D.Lgs 81/08), comunemente noto come D.V.R., è un obbligo imposto ai Datori di Lavoro di tutte le imprese italiane, indipendentemente dalla classificazione di rischio ATECO di appartenenza, dal numero di dipendenti e dalla tipologia di attività lavorativa svolta.
Fino al 31 maggio 2013 la aziende con meno di dieci dipendenti potevano considerare evaso l’obbligo di redazione del DVR, semplicemente producendo una autocertificazione che attestasse di aver effettuato internamente la valutazione del rischio; a partire dal primo di giugno del 2013 invece l’obbligo di redazione è stato esteso anche a tutte le aziende con un solo dipendente oltre al datore di lavoro, indipendentemente dalla forma contrattuale, (quindi anche se questo lavoratore è uno stagista, un formando o un borsista per esempio).
Restano quindi esentate da tale obbligo solo i liberi professionisti, le ditte individuali e le imprese familiari senza dipendenti, le società con un unico socio lavoratore e senza dipendenti, ad eccezione delle Società Semplici (SS) e le Società in Nome Collettivo (SNC) che sono invece sempre tenute a redigere il DVR.
- Cosa deve contenere il DVR?
- Qual è la scadenza del Documento di valutazione rischi?
- Quando è necessario aggiornare il Documento di valutazione dei rischi?
- Quali sanzioni sono previste per la mancata o incompleta redazione del DVR?
- Servizio di redazione DVR
- Infografica sul DVR
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