Obblighi e doveri dei lavoratori

 

La definizione della figura del “lavoratore” all’interno del panorama legislativo italiano ha subito, nel corso del tempo, notevoli e radicali evoluzioni, a partire dalle prime leggi in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro, fino al D.Lgs 81/08 e s.m.i.

Uno sguardo alla storia

Il primo emendamento relativo alla prevenzione infortuni risale al 1899, che in un periodo di intensa rivoluzione industriale rivolge l’attenzione sulla sola classe operaia, definendo i lavoratori: “Coloro che a macchine mosse da agenti inanimati prestano la loro opera”, ed escludendo di fatto dalla categoria tutte le altre tipologie di lavoro. Associati alla definizione vi erano inevitabilmente descritti i doveri (molti) ed i diritti (pochi) dei suddetti operatori, in un’ottica prevalentemente aziendalista che privilegiava le esigenze economiche e produttive, rispetto alla salute dei lavoratori, tutelando sì quest’ultima, ma al solo fine di poter garantire efficienza continuativa alle linee produttive industriali.
Nel corso del tempo, ed a partire dal dopoguerra (D.P.R. 547/55 e D.P.R. 303/56), la linea legislativa ha subito continui e radicali mutamenti che hanno visto al lavoro enti sindacali e industriali il cui contributo ha dato i risultati ottenuti prima con il D.Lgs 626/94, e quindi confermati e ulteriormente rafforzati nell’art 20 del D.Lgs 81/08.
Il campo di applicazione innanzitutto viene esteso a categorie di lavoratori nel passato escluse, e comprende ora chiunque presti la propria opera indipendentemente dalla tipologia contrattuale e anche in assenza di retribuzione, includendo tirocinanti, apprendisti e lavoratori occasionali piuttosto che liberi professionisti.

Obblighi

Tutte queste categorie risultano oggetto di una serie di obblighi che rispondono ad una linea di principio generale e onnicomprensiva condizionata dall’esistenza di alcuni presupposti indispensabili affinché i lavoratori stessi possano adempiervi. In generale ogni lavoratore deve prendersi cura sia della propria sicurezza e della propria salute che di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni. Per poter fare questo tuttavia è indispensabile che il lavoratore abbia ricevuto adeguata e preventiva formazione, informazione ed addestramento; oltre che mezzi e strumenti idonei ed adeguati.
Nel dettaglio rientrano tra gli obblighi dei lavoratori quelli di osservare le disposizioni loro assegnate e di utilizzare correttamente le attrezzature ed i dispositivi messi a loro disposizione, senza manometterli e segnalando immediatamente eventuali carenze o difetti. Inoltre i lavoratori devono sottoporsi ai programmi di formazione e alla sorveglianza sanitaria, ove prevista.

Diritti

Nella normativa più recente, come anticipato, sono descritti anche i diritti dei lavoratori che possono sempre avere delle figure di riferimento e di interfaccia, identificabili in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro nelle figure degli RLS, i quali hanno facoltà di consultazione e possibilità di esprimersi in rappresentanza delle maestranze. Gli stessi lavoratori inoltre godono di alcuni diritti inalienabili, quali la possibilità di ricevere formazione e informazione sui rischi connessi alle loro attività, di astenersi dal lavoro in caso di situazioni di pericolo senza subire pregiudizi, di essere sottoposti a visite mediche personali su richiesta e di appellarsi, attraverso gli opportuni canali di rappresentanza, agli enti preposti alla vigilanza.

 


ANFOS: Associazione Nazionale Formatori Sicurezza sul Lavoro

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Figure della sicurezza sul lavoro

 

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