L’introduzione nel panorama legislativo Europeo della più recente normativa in materia di esposizione a sostanze pericolose e di valutazione del Rischio Chimico, in considerazione dei nuovi riferimenti e dei nuovi standard internazionali, ha portato a rivedere alcune delle direttive in vigore, in previsione del riassetto giuridico e dell’aggiornamento che le nuove disposizione hanno apportato alla previgente regolamentazione.
L’entrata in vigore del regolamento CLP (CE) 1272/2008, ha imposto tra le altre misure, anche la revisione della direttiva che disciplina i criteri di assoggettabilità ed i criteri di contenimento nelle aziende a rischio di incidente rilevante; in questa ottica si è espressa la Direttiva quadro 2012/18/UE del 4 luglio 2012, che abroga la precedente Direttiva 96/82/CE, a cui tutti gli Stati membri della Comunità Europea dovevano conformarsi entro il 31 maggio 2015.
In Italia il recepimento è avvenuto con l’emissione in Gazzetta Ufficiale n. 161 del 14 luglio 2015 del provvedimento di legge 105/2015, altrimenti noto come “Testo Unico RIR” o Direttiva Seveso 3 recante la “Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose.” che aggiorna e rivisita significativamente la normativa precedentemente in vigore (D.Lgs 334/99 e s.m.i. e collegati).
La finalità principale della nuova emissione è quello di renderne i contenuti coerenti con il regolamento CLP, e di chiarire e migliorare le interpretazioni di alcuni aspetti della precedente Direttiva Comunitaria 96/82 (Direttiva Seveso II), poi aggiornata dalla direttiva 2003/105/CE.
Decreto legislativo 26 giugno 2015 n 105
Il recepimento nazionale della direttiva si articola su alcuni obiettivi prioritari che si possono riassumere come segue:
- Garantire livelli di sicurezza più controllati in applicazione della Direttiva, con particolare riferimento alle misure di controllo degli stabilimenti interessati;
- semplificare l’attuazione, riducendo il carico degli oneri amministrativi sia per il Gestore che per le Autorità competenti: il Comitato Tecnico Regionale (CTR), presso la Direzione Regionale VVF o l’Organismo da essa designato (ad es. Provincia autonoma od ARPA);
- assicurare ai cittadini coinvolti un miglior accesso alle informazioni;
- garantire un più alto coinvolgimento dei soggetti interessati in merito alle decisioni relative ai nuovi insediamenti o alle modifiche di quelli esistenti.
Gli stabilimenti vengono quindi classificati, in funzione della quantità di sostanze pericolose detenute, come Stabilimenti di Soglia Superiore e di soglia Inferiore, oltre che in Stabilimenti Adiacenti se ubicati in prossimità di un altro stabilimento tale da aumentare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante.
Il provvedimento si applica a tutti gli stabilimenti che rientrano nelle categorie di detenzione di sostanze pericolose elencate negli allegati tecnici al provvedimento stesso, e non si applica invece
- agli stabilimenti, agli impianti o ai depositi militari;
- agli stabilimenti in cui si detengano sostanze emettitrici di radiazioni ionizzanti;
- al trasporto di sostanze pericolose e al deposito temporaneo intermedio;
- al trasporto di sostanze pericolose in condotte, al di fuori degli stabilimenti;
- allo sfruttamento, l’esplorazione, l’estrazione e la preparazione di minerali in miniere e cave;
- all’esplorazione e allo sfruttamento offshore di minerali, compresi gli idrocarburi;
- allo stoccaggio di gas in siti sotterranei offshore;
- alle discariche di rifiuti, compresi i siti di stoccaggio sotterraneo.
Vengono riviste, rispetto alla direttiva del 2003, anche le competenze dei gestori, in relazione alla classificazione sia dello stabilimento che della categoria delle sostanze detenute, ora più strettamente correlata alla nuova classificazione ai sensi del regolamento CLP, da considerarsi come la quantità massima che può essere presente in qualsiasi momento.