Alcuni degli aggiornamenti introdotti al Testo Unico sulla Sicurezza sul lavoro nella recente revisione del maggio 2017, derivano dall’entrata in vigore del provvedimento normativo n°244 del 30 dicembre 2016 (“Proroga e definizione di termini”), pubblicato in G.U. n°304 del 30/12/2016, e convertito con modificazioni dalla Legge n°19 del 27 febbraio 2017, in vigore dal 30/12/2016.
Il primo aggiornamento, nell’ordine cronologico con cui lo si incontra nel testo di legge, è la modifica introdotta dal comma 3 bis dell’articolo 3 della legge di conversione, che ha l’effetto di prolungare a dodici mesi (da sei che erano in precedenza) il termine definito dall’articolo 1 bis dell’articolo 18 (Obblighi del Datore di Lavoro) entro cui le aziende devono dare comunicazione a fini statistici all’INAIL, all’IPSEMA ed al SINP, dei dati relativi agli infortuni che comportano l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento.
Analoga modifica è quella introdotta dal comma 2 dell’articolo 3 del decreto milleproroghe, che in materia di comunicazioni relative all’impiego di sostanze cancerogene e mutagene, ed in relazione al termine entro cui è prevista l’adozione del decreto che regolamenti le modalità di entrata in vigore del SINP (comma 4 art 8), proroga a dodici mesi successivi (invece che i sei precedenti) rispetto all’entrata in vigore del decreto stesso, il periodo in cui saranno ancora applicabili le attuali disposizioni oggi vigenti.
Ulteriore proroga introdotta dall’articolo 3 del decreto di fine 2016, è quella relativa all’entrata in vigore delle disposizioni sul cosiddetto “patentino per i trattori“, che posticipa l’obbligo di abilitazione all’uso delle macchine agricole tramite gli appositi corsi di formazione tecnica, ai sensi dell’Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012, al 31 dicembre 2017; e di conseguenza rimanda anche il termine, precedentemente fissato al 31 marzo 2017, per i lavoratori del settore agricolo in possesso di esperienza documentata almeno pari a due anni, i corsi di aggiornamento per l’utilizzo dei trattori, che devono ora essere sostenuti entro dodici mesi dalla data di cui sopra, e quindi entro il 31 dicembre 2018.