Il DVR deve contenere una valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, anche in riferimento alle sostanze e preparati chimici impiegati, alla scelta delle attrezzature di lavoro ed alla sistemazione dei luoghi di lavoro in conformità a quanto descritto negli allegati IV e V del Testo Unico.
Viene inoltre fatta esplicita menzione alla valutazione dello Stress Lavoro Correlato, ed ai rischi riguardanti la lavoratrici in stato di gravidanza, due aspetti significativamente evidenziati pe l’importanza e per il peso specifico che hanno assunto all’interno delle aziende soprattutto nell’ultimo decennio.
Oltre alla valutazione di tutti i rischi inoltre il documento deve contenere una relazione esaustiva che descriva i criteri adottati per tale valutazione, rischio per rischio, ed in modo che il documento risulti facilmente comprensibile anche ai non strettamente addetti ai lavori.
La scelta dei criteri da adottare è responsabilità del datore di lavoro, che spesso si avvale per questa attività dell’ausilio di consulenti interni e/o esterni.
Il documento deve inoltre contenere, per ogni valutazione, la scelta delle misure di prevenzione e protezione adottate per ridurre il rischio, o meglio eleminarlo del tutto, sia come misure di prevenzione collettiva che come dispositivi di protezione individuale; tale scelta deve essere opportunamente giustificata tenendo conto delle caratteristiche sia del rischio verso cui tutelarsi che delle caratteristiche della misura adottata.
Il documento non si ritiene completo con la sola valutazione dei rischi contingenti ma deve contenere anche una relazione prospettica del programma delle misure che si possono ritenere necessarie, o utili, nel tempo per garantire un certo grado di miglioramento nel tempo dei livelli di prevenzione e sicurezza; questa valutazione deve essere inoltre periodicamente rivista indicando lo stato di avanzamento del programma di miglioramento rispetto alle previsioni iniziali.
Rispetto a quanto prescritto nel comma e) dell’art 28, in cui si definisce che debba essere indicato il nominativo delle principali figure aziendali coinvolte nel Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP, Medico Competente, Rappresentante aziendale dei Lavoratori per la Sicurezza o di quello territoriale), è utile sottolineare che vi è ormai la tendenza convenzionalmente riconosciuta ad indicare un organigramma della sicurezza completo, in cui siano definiti anche, per esempio, i nominativi degli addetti alle squadre di emergenza così come quello di eventuali preposti e dirigenti per la sicurezza.
Non esiste una prescrizione che imponga un modello predefinito e vincolante per l’elaborazione del DVR, la cui progettazione è demandata al datore di lavoro che lo redige, ma è importante che vi siano tutti i contenuti definiti dall’art. 28.
La struttura può quindi essere organizzata per:
- rischio: elencando ogni tipologia di rischio con la relativa valutazione e le misure adottate
- per mansione del personale esposto, indicando quindi per ogni mansione aziendale quali siano i livelli di esposizione al singolo rischio.
Questi dati possono quindi poi essere eventualmente, per maggior completezza e facilità di interpretazione, interpolati su una tabella a matrice che ne evidenzi le singolarità o le eventuali criticità.
Esiste la possibilità di avvalersi di procedure standardizzate per semplificare la redazione del documento, procedure che possono essere utilizzate in alcuni casi specifici e che consentono di elaborare un documento congruo alla realtà aziendale e uniforme con situazioni di imprese analoghe.
Dove conservare il DVR
Il documento così redatto deve essere conservato in azienda, non necessariamente in formato cartaceo ma anche esclusivamente su supporto informatico, e deve riportare le firme del Datore di Lavoro, del Responsabile del Servizio di Prevenzione, del Medico Competente ove presente e del Rappresentante dei lavoratori per presa visione che ne attestino la data certa.
Come va trasmesso
Va precisato che è obbligatorio trasmettere copia del documento all’RLS, che ha facoltà di esprimere valutazioni in merito alla redazione ed alle misure di prevenzione, tali considerazioni non hanno valore esecutivo ma solo consulenziale, e devono comunque essere annotate in calce al documento al fine di verbalizzare il coinvolgimento dei lavoratori nell’elaborazione del documento stesso.
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