Applicazione dell’art. 90, comma 11, D.Lgs. n. 81/2008

 

All’art 12 del D.Lgs 81/08 è prevista una commissione designata a rispondere a richieste rivolte al Ministero del lavoro (Commissione per gli Interpelli) con lo scopo di chiarire tematiche di vario genere in materia di salute e Sicurezza sul lavoro, per rendere maggiormente applicabili ed attinenti alle realtà lavorative concetti definiti in forma generale nel Testo Unico.

Una recente richiesta proveniente da parte dell’Associazione Nazionale Imprese Edili Manifatturiere, trova risposta nella nota esplicativa nr 02/14 del 13 Marzo 2014, ed è relativa all’applicazione del comma 11 dell’art 90.

In particolare la richiesta è rivolta ad un chiarimento sui criteri per l’identificazione di situazioni di cantiere, nelle quali possa essere applicato il comma, che prevede che le funzioni del Coordinatore per la Progettazione (CSP) siano svolte dal Coordinatore per l’esecuzione. (CSE).
Prima di procedere ad illustrare nel dettaglio la risposta della Commissione, si ritiene tuttavia opportuno fare alcune doverose premesse rivolte ad inquadrare meglio la natura della situazione su cui è stata formulata la richiesta.

L’art. 90, relativo agli obblighi del committente o del responsabile dei lavori, decreta, tra gli altri, l’obbligo nei cantieri in cui sia prevista la presenza di più imprese, anche non contemporaneamente, di nominare un CSP già in fase di progettazione, e quindi un CSE in fase di esecuzione dei lavori. Le due figure devono essere in possesso di requisiti specifici e, sebbene nulla vieti che l’incarico venga ricoperto dalla stessa persona, devono comunque essere effettuate due nomine individuali e distinte.
Queste figure hanno obblighi diversi, anche se in alcuni casi simili, descritti rispettivamente negli articoli 91 e 92 del Testo Unico; in sintesi al CSP spettano i compiti di redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e del fascicolo tecnico, mentre sulla figura del CSE gravano più che altro compiti di verifica e coordinamento tra le imprese coinvolte nell’appalto, affinché siano rispettate le disposizioni descritte nel PSC.
Il comma 11, oggetto dell’interpello, definisce che nel caso di lavoratori privati che a) non siano soggetti all’obbligo del permesso di costruire e b) comunque per un importo d’appalto inferiore ai 100.000 Euro, le funzioni del CSP possano essere svolte dal CSE. La commissione precisa quindi nella nota esplicativa di cui sopra, che se entrambi i requisisti (a+b) descritti nel comma 11 sono rispettati allora non vi è l’obbligo da parte del committente o responsabile dei lavori negli appalti privati , di nominare il CSP.
Come ulteriore e finale disposizione la commissione inoltre ricorda che, come definito nella circolare nr 30 del 29/10/09 del Ministero del Lavoro, anche nei casi per cui non sussista l’obbligo di nomina del CSP, il committente ha comunque l’obbligo di formalizzare l’incarico al CSE già in fase di progettazione affinché la figura nominata svolga l’adempimento degli obblighi ascritti ad entrambi i ruolo coordinativi come dagli articoli 91 e 92 del Testo Unico.

Gli altri interpelli di marzo 2014

 


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