Una delle variazioni più significative introdotte con la revisione di maggio 2017 al Testo Unico per la sicurezza, è l’integrazione del testo dell’accordo Stato Regioni del 07 luglio 2016 che modifica gli accordi tra Stato e Regioni del 26 gennaio 2006; i contenuti della revisione vertono principalmente sulla necessità ravvisata di adeguare la formazione di RSPP ed ASPP, definita nell’accordo del 2006, in quanto non più coerente con l’attuale quadro normativo, successivo alla definizione di tale accordo.
Per gli stessi motivi è stato revisionato e sostituito l’allegato I dell’Accordo del 21 dicembre 2011, relativo alla formazione dei lavoratori, con il nuovo allegato II che introduce e regolamenta le modalità della formazione a distanza (e-learning).
Le novità più interessanti, come accennato, riguardano i percorsi formativi degli RSPP e degli ASPP, che vengono modificati in misura significativa. Importante sottolineare l’elenco di cui al punto 2 dell’allegato A, dei soggetti abilitati ad erogare i corsi di formazione per RSPP, così come la precisazione al punto 3, che i formatori devono essere in possesso dei requisiti definiti dal DM del 06 marzo 2013.
Relativamente alle metodologie di insegnamento e di apprendimento, per quanto riguarda i contenuti ed i criteri con cui sviluppare i diversi moduli formativi, le principali novità introdotte dalla revisione sono quelle relative al Modulo B. Rispetto a quanto fino ad ora in vigore, cioè la classificazione su nove diversi moduli di specializzazione univoci per diverse categorie di rischio e con durate e contenuti specifici per ogni classe, con le nuove disposizioni è previsto che vi sia un solo modulo B univoco per tutti i settori produttivi della durata di 48 ore e propedeutico a quattro successivi moduli di specializzazione aggiuntivi, di durata e contenuti differenti:
- Modulo B – SP1 – Settore Agricoltura / Pesca – Durata 12 ore
- Modulo B – SP2 – Settore Cave / Costruzioni – Durata 16 ore
- Modulo B – SP3 – Sanità Residenziale – Durata 12 ore
- Modulo B – SP1 – Settore Chimico e petrolchimico– Durata 16 ore
Anche dopo l’entrata in vigore delle revisioni, viene comunque fatta salva la formazione pregressa, a meno che il soggetto non debba cambiare settore produttivo, o intenda specializzarsi in uno nuovo rispetto al passato; in tali casi sarà necessario frequentare il modulo aggiuntivo di competenza, tenendo conto dei riconoscimenti di crediti formativi previsti dal testo degli accordi.
Alcune novità riguardano anche gli aggiornamenti quinquennali, che per i primi cinque anni potranno essere effettuati anche frequentando il nuovo Modulo B comune o i moduli di specializzazione, che dovranno vertere su tematiche relative ad aggiornamenti normativi, innovazioni, applicazioni pratiche ed approfondimenti collegati al contesto produttivo od al rischio specifico, e che dovranno avere una durata minima nel quinquennio di 40 ore (per gli RSPP) e di 20 ore (per gli ASPP), indipendentemente dal settore produttivo di specializzazione. Per il 50% queste ore inoltre potranno essere frequentate partecipando a convegni o seminari, sempre che gli argomenti siano pertinenti.
Relativamente alla possibilità di frequentare i corsi di formazione a distanza (e-learning), la revisione prevede che sia possibile per i lavoratori delle aziende classificate come rischio basso, o comunque per i soli lavoratori che, pur appartenendo ad una azienda non classificata come rischio basso, svolgano mansioni che non li espongono a rischi elevati.