L’art 32 comma 2 del Testo Unico Sicurezza, disciplina le modalità di erogazione della formazione dei Responsabili e Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P. ed A.S.P.P.), ed i requisiti necessari per poter ricoprire l’incarico.
In particolare lo stesso comma 2 richiede che per poter svolgere le funzioni un RSPP debba essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione relativi ai concetti approfonditi di prevenzione e protezione dei rischi sui luoghi di lavoro, (anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato come previsto dal comma 1 dell’art. 28) e di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali; mentre per ricoprire le funzioni di ASPP questi ultime tematiche non sono richieste.
Accordo Stato-Regioni corsi RSPP
Contenuti, modalità e durata dei corsi di cui sopra sono stati definiti all’interno degli Accordi tra Stato e regioni del 26 gennaio 2006. In particolare, la struttura dei corsi di base previsti dagli Accordi del 2006 era organizzata con un modulo A, propedeutico della durata di ventiquattro ore, seguito da nove moduli paralleli (moduli B) specifici per settore di attività, e quindi livello di rischio, della durata variabile da dodici a sessantotto ore. La frequenza al Modulo A, e ad uno o più dei nove moduli B, conferiva l’abilitazione a ricoprire la funzione di ASPP per il settore di riferimento; la frequenza del Modulo C, organizzativo e comunicazioni, conferiva la qualifica di RSPP sempre per il settore di riferimento. Il monte ore da assolvere per gli aggiornamenti dipendeva dal modulo/i B frequentato.
La revisione del 2016 abroga definitivamente le modalità prevista dal testo in vigore in precedenza, trasformando soprattutto quanto previsto dal modulo di specializzazione, il corso base (modulo A) attribuisce un credito formativo di ventotto ore permanente e può ora essere svolto in modalità di apprendimento a distanza (e-learning).
Il nuovo modulo B, profondamente rivisitato, è il percorso che conferisce le competenze relative alla natura dei rischi presenti sui luoghi di lavoro. È necessario per lo svolgimento delle funzioni di RSPP e di ASPP ed è organizzato su due moduli di cui uno comune ed esaustivo per tutti i settori produttivi per una durata di 48 ore, quattro successivi di specializzazione per alcuni settori : SP1 ed SP3, rispettivamente per i settori “Agricoltura” e “sanità” della durata di dodici ore, ed SP2 ed SP4 per i settori “costruzioni” e “chimico” della durata di sedici ore.
Il modulo C, resta praticamente invariato e conferisce crediti permanenti per ventiquattro ore, solo per RSPP. Sono previste venti ore ogni cinque anni per gli ASPP e quaranta per gli RSPP, indipendentemente dal modulo di specializzazione acquisito, che decorrono dalla data di conclusione del Modulo B comune e che possono essere svolte a distanza e per il 50% partecipando a convegni.
Dall’entrata in vigore delle disposizione previste dai nuovi Accordi (03 settembre 2016), si applicano le nuove regole, è comunque previsto il riconoscimento della formazione pregressa sostenuta secondo i criteri precedenti, e colore che non cambiano settore produttivo e continuano ad operare esclusivamente all’interno di esso non dovranno integrare il proprio percorso formativo per adeguarsi alle previsioni del nuovo accordo.
Formazione a distanza
Ulteriori novità introdotte dagli accordi del 2016, applicabili ad altre figure del sistema di prevenzione e protezione aziendale, riguardano il recepimento dei requisiti per poter svolgere il ruolo di “Formatore della Sicurezza” definiti dal decreto del 06 marzo 2013, il numero massimo di discenti in aula limitato a non più di trentacinque, e gli esoneri per una formazione analoga già sostenuta precedentemente.
Più spazio anche alla formazione a distanza che potrà essere sostenuta integralmente dai lavoratori appartenenti a livelli di rischio basso, mentre viene esplicitamente vietata per il corsi Antincendio e Primo Soccorso.
Argomenti correlati
- D.M 03/08/2015
- La sicurezza antincendio nel Testo Unico
- Obblighi del datore per la formazione sulla sicurezza
- Norme sulla segnaletica antincendio
- La prevenzione sui luoghi di lavoro
- Prevenzione incendi negli alberghi
- Il rischio incendio
ANFOS: Associazione Nazionale Formatori Sicurezza sul Lavoro
Per maggiori informazioni:
Numero Verde: 800.589.256
E-mail: info@anfos.it