Sicurezza sul lavoro: sentenza 43966/2010

 

06 Aprile 2010

sicurezza sul lavoro edilizia“Il destinatario degli obblighi di prevenzione, se si ravvisa un nesso causale fra un infortunio ed una violazione di sicurezza, è garante non solo dell’incolumità dei prestatori di lavoro ma anche delle persone estranee all’ambito datoriale”: questo il principio in sintesi sotteso alla sentenza n° 43966 emessa dalla IV Sezione Penale della Cassazione in data 17 Novembre 2009.
La massima affermata in sentenza è direttamente collegata a quella più generale cui all’art. 2087 c.c. sulla tutela delle condizioni di lavoro, in virtù della quale: “l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo le particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”
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Il caso di specie si riferisce alla morte di un operaio in un cantiere edile a seguito del crollo di parte del solaio dell’edificio sulla sua testa, mentre era intento ad eseguire lavori di demolizione di muri nel piano seminterrato.
Il legale rappresentante nonché direttore del cantiere edile era stato condannato sia in I° grado, sia in sede di gravame, per omicidio colposo aggravato da violazioni della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
In definitiva i giudici della Corte di Appello hanno fondato la loro decisione sulle conclusioni cui era giunta la perizia del consulente tecnico di parte depositata agli atti, per la quale il crollo era dovuto alla demolizione a rovescio del muro, cioè dal basso verso l’alto anziché viceversa, e dalla contemporanea opera di picconatura dei pannelli a muro da parte di due operai.

L’imputato ha proposto ricorso in Cassazione adducendo a sua discolpa 2 motivi:

  1. che al momento del crollo non c’erano operai al lavoro;
  2. che la picconatura dell’intonaco era stata solo l’occasione del crollo e non la causa della morte.


La Corte Suprema, ritenendo infondati i motivi proposti dal ricorrente, ha rigettato il ricorso, spiegando che: “la disciplina dei contratti di appalto, come quella dei contratti di opera e di subappalto…è molto rigorosa,… dimostrando con chiarezza l’intendimento del legislatore di assicurare al massimo livello un ambiente di lavoro sicuro, con conseguente “estensione” dei soggetti onerati della relativa posizione di garanzia in materia prevenzionale”.
Del resto il DLgs 81/08 e successive modificazioni è diretto a tutti i lavoratori al fine di tutelarli da eventuali rischi insiti nell’attività lavorativa, ed a eventuali terzi, estranei a rapporti di dipendenza diretta con il titolare dell’impresa, soggetti quindi che occasionalmente per qualsiasi ragione si trovino in situazioni di pericolo, causa di eventi dannosi all’interno di un determinato luogo ed ambito lavorativo, nel caso in questione il cantiere edile.

I giudici Cassazionisti hanno chiarito che è necessario e sufficiente il ricorrere del nesso causale tra violazione della normativa antinfortunistica ed evento dannoso e o mortale perché si tratti di omicidio colposo; per di più l’aggravante riconosciuta nel caso di specie ex art. 589 c.p. comma 2, ricorrerà, hanno ribadito i giudici nella motivazione alla sentenza,: “purchè la presenza di tale soggetto nel luogo e nel momento dell’infortunio non abbia tali caratteri di anormalità, atipicità ed eccezionalità da far ritenere interrotto il nesso eziologico tra l’evento e la condotta inosservante e purchè, ovviamente, la norma violata miri a prevenire incidenti come quello in effetti verificatosi”.


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