Sicurezza sul lavoro, circolare ministeriale 33/2009

 

13 Novembre 2009

Il. Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, Direzione generale per l’Attività Ispettiva, Divisione I- consulenza, contenzioso, formazione del personale ispettivo e affari generali ha emanato una circolare n 33/2009 per chiarire la disciplina del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale ex art. 14 Dlgs 81/08 alla luce delle modifiche apportate dall’art.11 DLgs 106/09.
La circolare fornisce ogni particolare per una corretta applicazione della norma, a tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
Se ne deduce che le circolari emanate precedentemente sulla possibilità di sospensione sono ormai obsolete e quindi non più attuabili.
La sospensione dell’attività imprenditoriale alla luce delle modifiche apportate con il decreto correttivo si concretizza al ricorrere di due presupposti:
 presenza di lavoratori “in nero”
 reiterazione di gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
salvo i casi in cui si ritenga più corretto non applicarlo, quindi nel caso di circostanze tanto particolari da provocare ulteriori rischi per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori o di terzi.
Le indicazioni di cui sopra non si applicano nel caso in cui debba essere garantito il diritto alla salute, tutelato nella Costituzione (32).
Per quanto riguarda il primo presupposto: per lavoratore “in nero” si intende il lavoratore sconosciuto alla Pubblica Amministrazione, quindi non risultante dalla documentazione obbligatoria per la sua messa in regola (comunicazione al Centro per l’impiego e o altri enti preposti a seconda del tipo di contratto stipulato).
A norma dell’art. 14 T.U.: il provvedimento di sospensione si può adottare nel caso di “impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro”.
La percentuale è quindi calcolata considerando nel computo sia i lavoratori in regola sia i lavoratori irregolari.
Il provvedimento di sospensione non si applica in caso di un unico lavoratore “in nero”, proprio per agevolare il datore di lavoro a provvedere alla regolarizzazione.
Per quanto concerne il secondo presupposto l’art.14 precisa che la sospensione dell’attività imprenditoriale avverrà “in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro individuate con decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, adottato sentito il Ministero dell’interno, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano”.
Lo stesso articolo continua spiegando che :”si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione oggetto di prescrizione dell’organo di vigilanza ottemperata dal contravventore o di una violazione accertata con sentenza passata definitiva, lo stesso soggetto commette più violazioni della stessa indole”.
Se ne deduce che il personale ispettivo verificata la presenza di più violazioni della stessa indole da parte del datore di lavoro attua la sospensione.
Le “più violazioni” indicate nella norma possono limitarsi a due, eventualmente compiute contestualmente, e nell’arco di cinque anni dall’accertamento con sentenza passata in giudicato della prima.
La “stessa indole” indica violazioni della stessa norma e attribuibili allo stesso datore di lavoro, inteso come rappresentante dell’impresa, quindi a prescindere dalla persona che concretamente ha violato la norma.
In virtù del provvedimento di sospensione attuato per l’inottemperanza a disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, interverrà la prescrizione obbligatoria cioè il datore di lavoro sospende per un tempo determinato la propria attività fino alla regolarizzazione dei lavoratori interessati.
La ratio della norma è direttamente connessa al fine ultimo perseguito con il provvedimento: l’attuazione di misure idonee a riportare la regolarità in azienda in un tempo limitato e “prescritto”.
L’art. 14 precisa anche gli effetti del provvedimento che ricadranno sulla “parte di attività imprenditoriale interessata dalle violazioni”, si fa riferimento quindi, alla singola unità produttiva.
Per quanto concerne l’apparato sanzionatorio la novella del Dlgs 106/09 ha apportato delle modifiche prevedendo per il datore di lavoro che non ottemperi alla sospensione l’arresto fino a 6 mesi nel caso di violazioni gravi e reiterate in materia di salute e sicurezza sul lavoro e l’arresto da sei mesi ad un anno o l’ammenda da 2.500,00 a 6.400 Euro in caso della presenza di lavoratori irregolari in azienda (art 14 comma 10).
Altra sanzione per il datore di lavoro va individuata nel provvedimento interdittivo con le pubbliche Amministrazioni, i cui effetti ricadranno nei confronti dell’impresa considerata nel suo insieme.


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