Applicabilita’ art.90 co.11 dlgs 81/08 e modifiche
Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, Direzione generale per l’attività ispettiva e Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro, con l’emanazione della circolare 30/2009 ha messo fine alle controversie sorte in merito all’applicazione dell’art 90 co 11 DLgs 81/08 e successive modifiche:“La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad Euro 100.000,00. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori”. Si tratta in buona sostanza di un chiarimento reso necessario da quanto previsto dall’Unione Europea circa l’obbligatorietà della nomina del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per la esecuzione dei lavori: entrambi garanti della sicurezza nei cantieri.
A titolo di mera conoscenza l’art.90 co.3 DLgs 106/09 precisa che “nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l’impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione”
La circolare ministeriale ha ribadito sostanzialmente quanto già affermato nella Sentenza della Corte di Giustizia Europea, emanata in seguito alla procedura di infrazione intentata contro l’Italia.
La Corte di Giustizia Europea ha sentenziato, infatti, che le disposizioni normative dell’Italia in ordine alla nomina del coordinatore in fase di progettazione non erano conformi alla direttiva comunitaria sui cantieri temporanei e mobili, in quanto la stessa prevedeva che il coordinatore della sicurezza dovesse essere sempre presente in caso di più imprese operanti nel cantiere, a prescindere da qualunque tipo di valutazione e condizione accessoria.
L’interpretazione della Corte di Giustizia Europea teneva conto del fatto che nel caso di cantieri liberi con la semplice DIA era possibile creare cantieri di grandi dimensioni, nonché demolire edifici, situazioni quindi che richiedevano comunque necessaria la presenza di un responsabile in fase di progettazione, per assicurare la sicurezza nel cantiere e prevenire eventuali infortuni.
In seguito alla modifica dell’art.90 co.11 DLgs 106/09 per questo tipo di appalti, anche in tema di sicurezza, si assiste ad una assimilazione di fatto fra il coordinatore-progettista ed il coordinatore per l’esecuzione dei lavori.
Il comma 3 dell’art 90 DLgs 106/09 stabilisce che il committente anche nei casi di coincidenza con l’impresa esecutrice o il responsabile dei lavori debba necessariamente nominare il coordinatore per la progettazione in presenza di due requisiti indefettibili:
1) presenza di più imprese
2) la nomina contestuale all’affidamento dell’incarico.
Per quanto riguarda il primo requisito bisogna precisare che lo stesso opera anche nel caso in cui i soggetti coinvolti non svolgano contemporaneamente il proprio lavoro ma gli interventi siano dilazionati nel tempo.
Il secondo requisito è stato inteso dal legislatore italiano per attenersi alla direttiva comunitaria e per facilitare, quindi, l’applicazione della normativa. In passato, infatti, la nomina dei responsabili della sicurezza in cantiere era più articolata in quanto richiedeva maggiori requisiti.
Nel caso in cui i due requisiti, più imprese coinvolte art. 903 e costo superiore ai 100.000,00 art. 903 Euro, non siano presenti, siamo di fronte ad un cantiere di piccole dimensioni (cd cantiere libero o privato): in questo caso il committente o il responsabile dei lavori da lui incaricato possono non nominare il coordinatore per la progettazione, che verrà obbligatoriamente sostituito nelle sue funzioni dal responsabile dell’esecuzione.
Pertanto a quest’ultimo saranno assegnati compiti legati alla funzione di responsabile della progettazione, si tratta di operazioni più rilevanti quali: redigere il piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) e il fascicolo tecnico e la notifica preliminare.
In definitiva la Circolare Ministeriale ragionando per analogia ha precisato che come previsto dall’art 90 co.3 il committente è obbligato a designare il coordinatore della progettazione contestualmente all’affidamento dell’incarico, così nel caso dell’art.90 co.11 il committente in presenza dei requisiti suddetti può affidare l’incarico della progettazione al coordinatore dell’esecuzione, senza dover nominare anche quello per la progettazione.
La circolare quindi,in funzione di garantire maggiore sicurezza nei cantieri, di qualsiasi dimensione siano, ha ribadito la necessità della presenza di una figura di controllo, sia questo il responsabile della progettazione o dell’esecuzione, in ogni fase di svolgimento dei lavori.