Si deve ancora redigere il duvri?

 

25 Settembre 2009


Il duvri, per attività fuori dai locali nella giuridica disponibilità del committente non deve più essere predisposto ?


Oppure deve essere sempre fatto congiuntamente con il titolare dei luoghi di svolgimento dell’attività ?


In tema di DUVRI ( Documento unico valutazione rischi da interferenze ) sono state apportate delle rilevanti modifiche che potremmo definire coerenti con l’impostazione originaria già delle variazioni, a suo tempo introdotte dall’art. 27 del decreto legislativo 626/94, ad opera della legge 123 e poi tradotte nel nuovo art. 26 del d.lgs 81/08.


Infatti particolari perplessità suscitava l’obbligo di redazione del duvri per le fattispecie nelle quali non vi era coincidenza fra datore di lavoro, responsabile per tanto relativamente ai luoghi di attività nei quali si doveva svolgere la prestazione oggetto dell’appalto, e committente, inteso quale il soggetto che affida il contratto.


La circostanza è stata molto significativa e dibattuta con riferimento alle pubbliche amministrazioni, nelle quali è estremamente frequente la centrale acquisti e quindi l’identificazione di un soggetto committente, anche per conto di altri soggetti, in alcuni casi appartenenti ad amministrazioni diverse.


In realtà il fenomeno si realizza anche nel privato, poichè è possibile che all’interno di aziende di rilevanti dimensioni, vengano svolti interventi commissionati da soggetti terzi, o che , all’interno sempre di strutture di rilevanti dimensioni, vi sia un organizzazione di deleghe o di attribuzione di compiti relativamente alle funzioni di lavoro e dirigente distinta e parallela rispetto a quella di committente.


Pertanto all’interno di una medesima organizzazione potremmo avere una funzione aquisti che assume il ruolo di committente e le diverse funzioni di linea che assolvono a quelle di datore di lavoro o di dirigenti con delega che sono chiamati ad operare altri adempimenti in materia di appalti.


La modifica introdotto all’articolo 26 fà si che il DUVRI debba essere redatto dal soggetto che affidi il contratto, quindi dal committente in senso proprio, ma che debba essere integrato ad opera del datore di lavoro competente per le aree e i luoghi ove quelle prestazioni debbano essere eseguite.


Pertanto non si realizza una duplice paternità del DUVRI, quest’ultimo rimane a carico del committente, tuttavia vi è un contributo obbligatorio ovviamente fonte di responsabilità per il relativo autore, con riferimento ai luoghi dove verranno espletate le prestazioni.


Vi è però una contraddizione fortissima sull’articolo 26 sul campo di applicazione del duvri, lo esclude la dove non ci sia la giuridica disponibilità dei luoghi ove debba essere svolta la prestazione, ma il presupposto, per avere il duvri, compilato in parte dal committente con le misure generali, e in parte dal datore di lavoro competente per i luoghi, per le misure particolari è esattamente il caso che prima è stato escluso il duvri, questa sembrerebbe una contraddizione.


Andrebbe quantomeno risolta, nel senso di ritenere come criterio della giuridica disponibilità esimente per l’obbligo del duvri sia rilevante esclusivamente là dove quella disponibilità sia a carico dell’appaltatore, cioè per le attività svolte nell’ambito del suo stabilimento, ma non anche per quelle che, per conto del committente e nell’ambito del ciclo produttivo del committente stesso siano svolte ovunque salvo l’integrazione da parte dei titolari degli altri luoghi.


Notizia a cura di Giulio Morelli


Vicepresidente Anfos



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