Con la sentenza del 26 Aprile 2010, n. 16134, la Corte di Cassazione penale ha affermato che la generica violazione di norme antinfortunistiche rappresenta un’aggravante rispetto alla responsabilità del RSPP; infatti le lesioni colpose addebitabili al RSPP sono procedibili d’ufficio e non a querela di parte, come richiesto a sua discolpa dal’imputato.
Il caso di specie si riferisce alla condanna di un RSPP di una s.p.a. a seguito di un infortunio occorso ad un lavoratore, per la colpa consistita nel non aver provveduto “ad individuare il rischio di prevedibile contatto con schizzi di metallo fuso incandescente”, essendo l’operaio intento alla foratura del bocchello di un forno rotativo.
Due i motivi di ricorso presentati ai giudici della Corte dal RSPP ricorrente:
- improcedibilità del ricorso per mancanza di querela di parte
- il RSPP ha soltanto potere consultivo e non è prevista la propria responsabilità in caso di inosservanza di norme a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
I giudici cassazionisti hanno rigettato entrambi i motivi di ricorso, contravvenendo alle decisioni dell’ultima giurisprudenza, che si era pronunciata in senso contrario ( cfr. Cass. Sez. IV 15 Gennaio 2010 e 4 Febbraio 2010 ).
In altri termini secondo l’orientamento prevalente, non riscontrabile nella sentenza in oggetto, la responsabilità del RSPP, in caso di infortunio sul luogo di lavoro, può riscontrarsiquando questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che lo stesso RSPP avrebbe avuto l’obbligo di conoscere e segnalare (cfr Cass. Sez. IV 20 Aprile 2005, 15 Febbraio 2007, 13 Marzo 2008).
La sezione IV penale della Corte di Cassazione ha ragionato diversamente nel caso di specie ed ha così motivato la sua decisione: “gli artt. 8 e 9 del DLgs 626/94 costituiscono un pilastro dl sistema ordinamentale antinfortunistico che affida alla informazione e alla prevenzione, organizzate in un servizio obbligatorio, un fondamentale compito per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori” e che per i RSPP l’art. 8 DLgs 626/94 rappresenta “il miglior riscontro della centralità della prevenzione e della informazione nel sistema di tutela dell’integrità fisica e della personalità morale dei lavoratori (poi del loro diritto alla salute), che si è andato perfezionando a partire dalla regolazione dell’art. 2087 c.c., poi dell’art. 9 L. 300/70 e 32 Cost., poi della L. 833/1978 (artt. 1,2, 20 ed in particolare 24) e si completa col sistema attualmente positivo del DLgs 81/2008 (si considerino gli artt. 8,9,10,15 e 28 con riguardo alla funzione della valutazione dei rischi e all’oggetto di tale valutazione, 36)”.
Esaminato l’escursus storico della normativa a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, posto quindi che in ogni momento storico la mappatura del rischio si pone come elemento necessario del sistema antinfortunistico, la Corte ha desunto che: “l’omissione di condotte doverose in relazione alla funzione di responsabile o di addetto al servizio di prevenzione e protezione realizza violazione dell’intero sistema antinfortunistico, senza che abbia alcuna rilevanza il mancato apprestamento di una specifica sanzione penale per la violazione del sistema”, e proseguendo: “ove da tale violazione, discendano lesioni o morte … sarà configurabile la specifica aggravante della loro commissione configurata all’art. 590 comma 5 c.p. e 589 comma 2 c.p.”.
In definitiva quindi nel caso di specie la mancata previsione del rischio e la mancata adozione di misure idonee a fronteggiare il pericolo da parte del RSPP deve considerarsi causa incidente e concorrente nella determinazione del reato, in quanto viola l’intero sistema antinfortunistico, non rilevando la specifica sanzione.
In conclusione riassumendo a grandi linee il ragionamento degli Ermellini, l’omissione da parte del RSPP dell’obbligo posto a suo carico di individuare i fattori di rischio per i lavoratori laddove cagioni colposamente una lesione personale integra il reato ex art. 590 c.p., che ricorrendone le aggravanti, è procedibile d’ufficio ex art. 590 comma 5 c.p.