Rinnovo delle autorizzazioni ministeriali per i ponteggi, le istruzioni

 

01 Giugno 2018

autorizzazioni-ministeriali-ponteggi

Il Ministero del Lavoro ha pubblicato la lettera circolare n. 38 del 28 maggio 2018 che ha come oggetto il Rinnovo delle autorizzazioni alla costruzione e all’impiego di ponteggi, ai sensi dell’articolo 131, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

L’articolo 5 del Testo Unico per la sicurezza disciplina le scadenze e i rinnovi e nello specifico prevede che le autorizzazioni dei ponteggi realizzati con elementi portanti prefabbricati, metallici o non, siano soggette a rinnovo ogni dieci anni con l’obiettivo di verificare l’adeguatezza del ponteggio rispetto all’evoluzione del progresso tecnico nel frattempo intervenuta. La circolare è stata 

Alla luce dell’articolo 5 del Testo Unico per la sicurezza e della recente emissione del decreto interministeriale del 17 gennaio 2018, relativo all’aggiornamento delle “Norme tecniche per le costruzioni”, è stata costituita all’interno del Ministero del Lavoro, una apposita commissione di lavoro composta da esperti del ministero stesso, del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, dell’Inail e dell’Istituto per le tecnologie della costruzione del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

La commissione elaborerà una serie di criteri, aggiornati all’evoluzione tecnica e normativa, che dovranno essere confrontati con i requisiti delle autorizzazioni attualmente in corso, per poter elaborare una misura di valutazione comune e coerente sulla quale esprimere un giudizio di idoneità piuttosto che di non conformità.

Rinnovo autorizzazione ministeriale ponteggio

Sarà quindi necessario presentare istanza di rinnovo, che dovrà essere inoltrata da tutti gli attuali titolari di autorizzazioni interessati. Tale istanza dovrà essere corredata da copia della precedente autorizzazione rilasciata a suo tempo dal Ministero, da una dichiarazione firmata dal rappresentante legale dell’impresa, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, che accerti il mantenimento dei requisiti di sicurezza del ponteggio, e da una ulteriore dichiarazione, anch’essa resa ai sensi del medesimo d.P.R. n. 445/2000, che attesti che la produzione del ponteggio è ancora in corso.

La scadenza per le presentazioni delle istanze è stata fissata al 15 giugno 2018. Le domande di rinnovo potranno essere presentate esclusivamente inviando la documentazione richiesta all’indirizzo di posta certificata dgrapportilavoro.div3@pec.lavoro.gov.it.

Eventuali istanze di rinnovo già inviate precedentemente all’entrata in vigore delle disposizioni definite dalla circolare del 28 maggio, saranno ritenute valide solo se corredate, ed eventualmente integrate, con la documentazione richiesta sopra descritta. Saranno invece revocate le autorizzazioni per le quali non perverrà istanza di rinnovo entro i tempi utili.

Una volta disponibili le istruzioni e i criteri elaborati dalla Commissione di Lavoro, queste saranno rese note tempestivamente al fine di consentire con il giusto preavviso i termini e le modalità per la revisione delle autorizzazioni rinnovate medio tempore.


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