Con il Decreto Ministeriale del 15 giugno 2016, pubblicato in GU n° 243 del 17 ottobre 2016, Modalità attuative del credito d’imposta per interventi di bonifica dei beni e delle aree contenenti amianto sono state individuate le modalità per il riconoscimento di un credito d’imposta ai soggetti titolari di reddito d’impresa a copertura degli interventi di bonifica dell’amianto su beni e strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato nel corso del 2016. I soggetti interessati avevano tempo fino alla fine di marzo 2017 per presentare le domande per il riconoscimento del credito, corredate di piano di lavoro e di indicazioni relativamente all’ammontare delle spese e del credito richiesto (con un massimale di 400.00 euro per ogni richiedente).
Il Ministero dell’Ambiente, ha reso noto che, conclusa la fase di presentazione delle istanze, sta procedendo con la verifica delle domande in ordine cronologico, con l’obiettivo di accertare la validità dei requisiti di ammissibilità definiti dal decreto del 15 giugno, sia in termini di conformità documentale delle richieste, che di spese considerate ammissibili. (interventi di rimozione e smaltimento, spese di consulenze professionali e perizie tecniche nei limiti del 10%).
Agevolazione e credito concesso
In considerazione dell’elevato numero delle richieste pervenute, della loro eterogeneità, della difformità della documentazione trasmessa da parte delle imprese, determinanti una particolare complessità della disamina amministrativa delle stesse, il Ministero dell’Ambiente comunica che entro il 30 giugno 2017, provvederà alla trasmissione all’Agenzia delle Entrate, dei nominativi delle imprese ammesse all’agevolazione, con l’indicazione per ognuno dei soggetti richiedenti, dell’importo del credito concesso. In una fase successiva, lo stesso Ministero comunicherà agli aventi diritto l’esito della procedura.
Si ricorda che Il credito d’imposta sarà fruibile dai soggetti ammessi, in tre quote annuali di pari importo, con l’indicazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento del credito, ed in quelle successive, fino alla conclusione del diritto, con decorrenza dal primo gennaio 2017 quale prima data utile.
Inoltre, per le ragioni legate alla complessità delle presentazioni e delle conseguenti valutazioni di merito, la Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell’Ambiente, sta valutando la possibilità di riaprire i termini per la presentazione delle domande di credito di imposta, sempre nel rispetto di quanto previsto all’articolo 2 comma 1 del Dm 15 giugno 2016.