Regola tecnica antincendio per gli uffici

 

18 Luglio 2016

norme-tecniche-prevenzione-incendi

Sono state recentemente approvate le norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di ufficio, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale numero 145 del 23 giugno 2016 ed entrata in vigore al trentesimo giorno dalla data di pubblicazione.

Il provvedimento consiste di quattro articoli e un allegato che costituisce parte integrante del documento; il campo di applicazione del decreto, come specificato dall’articolo 2, riguarda le realtà di ufficio elencate nel DPR 151/2011 all’allegato 1, (Nuovo Regolamento di semplificazione di prevenzioni Incendi) sia quelle già esistenti al momento dell’entrata in vigore del provvedimento che quelle di nuova realizzazione. Inoltre, le norme tecniche appena approvate sono applicabili in alternativa alle disposizioni antincendio definite nel decreto del 22 febbraio 2006 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici).

L’articolo 3 del provvedimento elenca le modifiche introdotte al decreto del Ministero dell’interno del 3 agosto 2015 che consistono schematicamente in:

  • Aggiunta dl capitolo “V4- Uffici” che descrive le norme tecniche per tali realtà (sezione V – regole tecniche verticali)
  • Aggiunta della lettera “i – Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici”, al comma 2 dell’articolo 1
  • Nel comma 1 dell’articolo 2, ove si individuano le attività oggetto del campo di applicazione, aggiunta della numerazione progressiva (numero 71) relativa alle attività di ufficio che integra quelle già incluse nell’allegato 1 del DPR 151/2011

L’allegato grafico al provvedimento definisce nel dettaglio il campo di applicazione (locali adibiti ad uffici con oltre 300 persone e luoghi di pertinenza degli stessi) e le norme applicabili a tali realtà.

Gli uffici e le aree di pertinenza vengono classificati in considerazione dell’affollamento, del piano in cui sono collocate e del carico di incendio presente stabilito in base alla presenza di materiale infiammabile (archivi cartacei, arredamento e mobilio) e di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Le strategie di prevenzioni incendi applicabili seguono quelle definite nella regola tecnica orizzontale (RTO), che deve essere integralmente applicata in considerazione dei criteri di prevenzione definiti dalle misure antincendio. In aggiunta, vengono elencate delle soluzioni complementari, e in alcuni casi sostitutive, rispetto alle misure definite nella RTO che includono le misure di reazione e resistenza al fuoco, quelle relative alla compartimentazione, alla gestione ed al controllo dei presidi antincendio e le disposizioni sulla progettazione e realizzazione dei sistemi di rilevazione di un eventuale impianto di allarme.

Vengono, infine, anche definiti i criteri di progettazione dei vani degli ascensori a servizio dell’attività, che devono essere almeno di tipo SB, se non già progettati all’interno di vani scala protetti.

Info: norme tecniche prevenzione incendi uffici Decreto 8 giugno 2016


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