La Regione Lombardia,tramite la Direzione Generale Sanità, ha emanato in data 10 Dicembre 2009 un decreto n° 13559 avente ad oggetto gli indirizzi generali per la valutazione e gestione del rischio stress lavorativo alla luce dell’Accordo Europeo 8.10.04 (art. 28 comma 1 DLgs 81/08 e succ. modifiche).
Il documento è stato redatto per fornire agli operatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro gli indirizzi generali da seguire nella valutazione e gestione del rischio da stress lavoro correlato.
Si tratta di semplici orientamenti a carattere informativo disposti dal Piano Regionale 2008-2010 tramite i laboratori di approfondimento in merito all’analisi, valutazione e gestione del rischio stress correlato al lavoro, così come regolato all’art.28 DLgs 81/08,ed al fine di aumentare le conoscenze dei rischi in vari comparti lavorativi , dei bisogni di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, al fine di ridurre gli infortuni e le malattie professionali.
Il laboratorio “stress lavoro”ha elaborato tale provvedimento, in attesa delle indicazioni vincolanti della Commissione nazionale.
Le indicazioni inserite nel decreto non sono linee guida quindi, ma dei suggerimenti non vincolanti, cui far riferimento in caso delle necessità connesse alla redazione del DVR, ed in particolare alla realizzazione della valutazione e gestione del rischio da stress-lavoro correlato.
Il laboratorio regionale lombardo nella stesura del decreto ha tenuto conto delle modifiche introdotte dal correttivo DLgs 106/09, per cui la valutazione del rischio va affidata alla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ex art 6 DLgs 81/08 e modifiche, tenendo in considerazione i contenuti dell’Accordo Europeo 8.10.04 ed aggiungendo all’art 28 il comma c. 1 bis DLgs 81/08 che recita “ la valutazione dello stress lavoro correlato di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui all’articolo 6, comma 8 lettera m-quater, e il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a fare data dal 1 Agosto 2010”.
Il documento è lo specchio delle consultazioni e decisioni condivise tra la Regione Lombardia e le Associazioni sindacali di datori di lavoro e lavoratori, per consentire così alla Commissione Consultiva di partecipare il problema a livello nazionale.
Il documento che raccoglie queste indicazioni è distinto in 5 parti che affrontano la tematica dello stress lavorativo sotto più direzioni.
In particolare i 5 capitoli del decreto affrontano rispettivamente i seguenti temi:
1) Analisi dell’Accordo Europeo come recepito dall’Accordo Interconfederale 2008
2) Fattori di stress, legati sia all’ambiente lavorativo, sia alle attribuzioni lavorative
3) Il processo di valutazione e gestione del rischio, con l’esplicazione dei criteri e strumenti legati allo stress lavorativo
4) Ipotesi applicativa di valutazione, gestione e prevenzione del rischio stress-lavoro-correlato, attuabile nei luoghi di lavoro
5) Ruolo dei Servizi Territoriali e della Regione Lombardia per l’elaborazione del piano sicurezza nei luoghi di lavoro e per affrontare l’emergenza sanitaria.
Il primo capitolo è diviso in sette articoli per illustrare quanto tale tematica sia oggetto di preoccupazione a livello internazionale, e come l’analisi dello stress lavorativo possa contribuire al miglioramento ed efficienza del lavoro aziendale, con benefici economici per le imprese.
La finalità dell’accordo è quella di aumentare la consapevolezza dell’opinione pubblica sul tema con una diffusa opera di sensibilizzazione e informazione sul fenomeno dello stress lavorativo.
Si legge nell’art 3 del primo capitolo: “lo stress non è una malattia ma una situazione di prolungata tensione può ridurre l’efficienza sul lavoro e può determinare un cattivo stato di salute”.
L’art. 4 individua i problemi di stress lavoro-correlato cercando di analizzare in via schematica i fattori che lo determinano.
Nel primo capitolo è inoltre richiamato l’obbligo giuridico dei datori di lavoro di tutelare la salute e sicurezza sul lavoro dei dipendenti; dovere che deve essere adempiuto anche in presenza di problemi inerenti lo stress lavorativo.
L’art. 6 del primo capitolo affronta la prevenzione e riduzione dei problemi legati allo stress indicando ad esempio alcune misure antistress, quali: misure di gestione e comunicazione sugli obiettivi aziendali, formazione di dirigenti e lavoratori, consultazione dei lavoratori e rappresentanti secondo quanto previsto dagli accordi collettivi e dalla prassi.
L’ultimo articolo in cui è suddiviso il primo capitolo del decreto chiarisce i tempi di applicazione (tre anni) e realizzazione dell’accordo.
Il secondo capitolo è dedicato all’individuazione dei rischi in gruppi omogenei che consentano di identificare le fonti dello stress-lavoro-correlato, esemplificando con due modelli sulle “principali aree chiave”,ossia le categorie di rischio.
Il terzo capitolo approfondisce il processo di valutazione e gestione di questo tipo di rischio, elaborando dei passaggi obbligati quali: la definizione di criteri generali per la bontà del percorso, individuare i metodi più idonei che si armonizzino con gli strumenti adattabili al caso singolo.
Per criterio si intende una scelta preliminare sul percorso giusto e non sbagliato.
Per metodi da adottare si intende il modo per rispettare i criteri attraverso interventi e o strumenti distinti in vari gruppi di appartenenza. Proprio al fine di evidenziare quanto appena scritto il decreto usa il termine “metodi” e non metodo, in virtù delle possibili strade percorribili per compiere una buona valutazione dei rischi insiti nello stress lavorativo.
Per strumenti si intendono le azioni e le analisi attinte dai “contenitori dei metodi”, che possono essere utilizzati in caso di intervento.
In breve un corretto percorso di valutazione e gestione dello stress lavoro correlato, come si legge nel decreto:”dovrebbe ispirarsi a precisi criteri generali e basarsi su un metodo rigoroso che utilizzi un “mix obbligato”di strumenti adeguato e pertinente a ciascuno step oltre che al tipo di realtà lavorativa”.
Il quarto capitolo descrive una proposta operativa per l’attuazione del percorso corretto, che inizi con azioni comunicative, informative, documentali e formative, per compiere poi la valutazione oggettiva e soggettiva del rischio specifico, sintetizzando il tutto in un report dei dati e livelli di rischio riscontrati, per finire con le soluzioni singole e collettive per prevenire o contenere il fenomeno dello stress lavorativo.
Il quinto capitolo,l’ultimo del decreto affronta il ruolo delle amministrazioni pubbliche e territoriali sulla programmazione in modo tale che gli strumenti siano conosciuti in azienda e gli operatori addetti seguano la linea della formazione, informazione ed assistenza.
In definitiva gli obiettivi di questo documento possono sintetizzarsi in: maggiore consapevolezza del fenomeno, misure di prevenzione individuate nel DVR, i contenuti della valutazione dell’analisi del ciclo produttivo, privilegiare le misure comuni rispetto alle individuali,con obbligo di garantire le misure generali di tutela ex art.15 DLgs 106/09, per finire con un piano di monitoraggio e controllo del rischio specifico della singola unità operativa.
Il decreto si compone, infine, di due allegati dedicati rispettivamente a:
1) Alcuni indicatori aziendali “sintomatici” di condizioni di stress-lavoro-correlati
2) Soggetti interni / consulenziali e loro responsabilità.
Nel primo allegato in modo sintetico sono esemplificati tra gli indicatori aziendali: il numero di giorni di assenza dal luogo di lavoro per malattia, il turn-over del personale rispetto al totale; i c.d. “outcome” di salute, ossia tutti i soggetti che per disturbi psicosomatici o neuropsicologici legati allo stress si trovano poco sul posto di lavoro; i contenziosi sia giuridici che semplicemente riconducibili a lamentele continue del personale.
Nel secondo allegato del decreto vengono esaminati per ogni figura aziendale interna ed esterne i compiti e le responsabilità.