Sostanze pericolose in apparecchiature elettriche ed elettroniche

 

27 Luglio 2016

provvedimento-sostanze-pericolose-apparecchiature

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale numero 161 del 12 luglio 2016, il provvedimento n. 124 elaborato in data 15 giugno 2016 e recante le Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, recante attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Il testo, con entrata in vigore ufficiale il 27 luglio 2016, si compone di due articoli, il primo dei quali elenca le sopracitate modifiche al D.Lgs numero 27 Attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche che riguardano l’articolo 19 del decreto del marzo 2014, relativo alla vigilanza sul mercato in merito alla distribuzione e alla conformità delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Le principali modifiche introdotte sono quelle di seguito elencate:

  • La responsabilità della vigilanza per il controllo delle conformità delle apparecchiature viene estesa anche al Ministero della Salute, in aggiunta al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e a quello dello Sviluppo Economico, ai quali già erano attribuite tali funzioni.
  • Le sopracitate funzioni di vigilanza vengono esplicitate avvalendosi delle Camere di Commercio ai sensi dei già previsti D.Lgs 112 del 31 marzo 1998 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, articolo 20) e della legge numero 580 del 29 dicembre 1993 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura); il recente provvedimento inserisce il riferimento alle previste more del riordino conformemente alla legge numero 124 del 7 Agosto 2015 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), come definite dal relativo articolo 10 che riorganizza a livello nazionale, distribuzione, funzioni e competenze delle stesse Camere di Commercio.
  • Il contributo alle funzioni di controllo del Ministero dell’Ambiente, di quello dello Sviluppo Economico e di quello della Salute, viene esteso oltre che alla Guardia di Finanza e all’Ispra anche all’Istituto Superiore della Sanità.
  • Viene sancito che i Ministeri coinvolti nelle attività di sorveglianza devono attuare la vigilanza sulla base di un protocollo di intesa elaborato in condivisione con le regioni e le province autonome, per quanto di loro competenza, e coordinandosi con il Comitato tecnico di Coordinamento previsto dal piano di attività e di utilizzo delle risorse finanziarie in ottemperanza agli adempimenti prescritti dal regolamento REACH (1907/2006 CE). Tale protocollo di intesa dovrà essere redatto e sottoscritto entro sei mesi dall’entrata in vigore dell’attuale provvedimento.

L’articolo 2 introduce la clausola di invarianza finanziaria, in considerazione della quale le amministrazioni e gli enti già coinvolti nelle verifiche ispettive non dovranno gravare con nuovi costi sui conti economici pubblici per l’espletamento di quanto previsto dal nuovo decreto.

Info: GU 12 luglio 2016 Decreto legislativo 15 giugno 2016 n.124


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