Vigili del Fuoco, circolare chiarimenti procedura deroga

 

19 Maggio 2016

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In seguito ad interpretazioni in merito all’Istituto di deroga prevista nell’articolo 7 del D.P.R. numero 151 del 2011 (Nuovo regolamento di prevenzione Incendi), la Direzione Centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha ritenuto opportuno pubblicare una lettera circolare a precisazione di alcuni aspetti oggetto dei disallineamenti.

La considerazione preliminare è quella che chiarisce cosa si intende per “Deroga” e quando questo meccanismo sia applicabile. La deroga, precisano i Vigili del fuoco nella circolare numero 3277 del 16 marzo 2016 consiste in uno strumento utilizzabile dai professionisti che consente, previa analisi del rischio, di proporre soluzioni alternative ed equivalenti a quelle previste dalle regole tecniche, che in alcune occasioni risultano eccessivamente prescrittive in considerazione del contesto specifico di applicabilità, sotto il profilo degli aspetti antincendio.

Prerequisito fondamentale quindi, affinché la deroga sia applicabile, è che esista una regola tecnica di riferimento, che descriva misure di prevenzione e protezione derogabili. In assenza di una regola tecnica, di conseguenza, la misura non è adottabile; non sono ritenuti validi ai fini dell’applicabilità linee guida, guide tecniche e linee di utilizzo.

Il Decreto 151 “Approvazione di Norme Tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’art 15 del Decreto Legislativo 08 Marzo 2006 nr 139” non introduce nessuna novità in merito alle procedure relative al meccanismo di deroga.

Le attività interessate dal provvedimento del 3 agosto 2015 sono quelle elencate nell’allegato 1 dello stesso decreto, “individuate dai numeri : 9; 14; da 27 a 40; da 42 a 47; da 50 a 54; 56; 57; 63; 64; 70; 75 e, limitatamente ai depositi di mezzi rotabili ed ai locali adibiti al ricovero di natanti e aeromobili 76.”

Queste attività non erano precedentemente normate (erano sprovviste cioè di regola tecnica) e quindi non era applicabile la deroga; con l’introduzione del DPR 151 anche queste rientrano nel campo di applicazione dell’art 7.

Fatte salve dunque queste precisazioni, la circolare indica alcuni provvedimenti regolatori. Con la considerazione sempre valida che mantiene per il professionista la facoltà in ambito di deroga, di proporre e adottare (previa approvazione de Comando regionale dei Vigili del Fuoco) le misure alternative ritenute migliorative o equivalenti rispetto alla regola, per le seguenti attività:

  • Attività rientranti nel campo di applicazione del D.M 03/08/2015 “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.”
  • Attività non rientranti nel campo di applicazione del D.M 03/08/2015, ma normate da specifica Regole Tecnica. Per queste attività non è automatica l’approvazione della deroga poiché la Regola tecnica dovrebbe già essere adeguatamente misurata sull’esercizio.
  • Attività rientranti nel campo di applicazione del D.M 03/08/2015 e normata da specifica regola tecnica (es attività scolastica). Anche in questo caso non è automatica l’approvazione poiché la sicurezza completa è garantita solo dall’adozione integrale della norma tecnica.
  • Per le attività non normate da specifica regola tecnica non è consentito il ricorso al meccanismo di deroga.

Info: Vigili del Fuoco, chiarimenti procedure di deroga circolare 16 marzo 2016


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