Pensione inabilità esposizione amianto di origine professionale

 

08 Agosto 2017

Conformemente a quanto previsto dal comma 250 dell’articolo 1 della Legge 232 dell’11 dicembre 2016 (Legge di bilancio 2017) è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 166 del 18 luglio 2017 il Decreto del 31 maggio 2017 Pensione di inabilità per soggetti affetti da malattie, di origine professionale, derivanti da esposizioni all’amianto che disciplina alcuni aspetti tecnici sulle modalità di presentazione delle domande, definisce le tempistiche e regolamenta i requisiti degli aventi diritto.

Nei primi due articoli del provvedimento vengono definiti il campo di applicazione ed i soggetti beneficiari; cioè i lavoratori affetti da mesotelioma pleurico, mesotelioma pericardico, mesotelioma peritoneale, mesotelioma della tunica vaginale del testicolo, carcinoma polmonare e asbestosi, per i quali sia stato riconosciuta dall’Inail l’origine professionale della malattia e che abbiano versato regolarmente i contributi assicurativi per almeno cinque anni nell’arco della vita lavorativa, iscritti alla assicurazione generale obbligatoria ed alle forme esclusive e sostitutive della medesima.

I termini per la presentazione delle domande da inoltrare all’Inps, sono fissati al 31 di marzo di ogni anno e per quanto riguarda il 2017 entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto in GU. Quindi entro il 16 settembre 2017.

Dotazione finanziaria prevista dal comma 250 pari a venti milioni di euro per l’anno 2017 e trenta milioni di euro per gli anni successivi.

Le pensioni saranno riconosciute ai soggetti beneficiari, previa verifica anche in forma prospettica, da parte dell’Istituto di Previdenza Sociale, del raggiungimento dei limiti di spesa sopra citati per ogni anno; se le richieste dovessero superare i limiti finanziati, il riconoscimento del beneficio sarà rinviato tenendo conto prima di tutto dell’età anagrafica, poi dell’anzianità contributiva ed infine, a parità di requisiti, della data di presentazione della domanda.

Al termine delle verifiche, Inps comunicherà ai richiedenti l’esito della pratica, individuando nel dettaglio la decorrenza del riconoscimento (in caso di accoglimento), piuttosto che l’eventuale differimento in caso di raggiungimento dei limiti di spesa, piuttosto che il rigetto della domanda di accesso al beneficio se l’interessato non risulta in possesso dei requisiti previsti.

Info: GU 18 luglio 2017 Decreto 31 maggio 2017


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