Omologazione imballaggio per il trasporto internazionale merci pericolose

 

02 Febbraio 2018

omologazione-imballaggio

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2018 del decreto del 21 dicembre 2017 sono state rese note le indicazioni per l’identificazione delle omologazioni dell’imballaggio nel trasporto internazionale di merci pericolose.

Il decreto si applica in generale a tutte le forme e alle modalità di trasporto internazionale di merci pericolose: su strada (ADR del 30 settembre 1957 e successive modificazioni), su ferrovia (RID) del 3 giugno 1999, e s.m.i., e al codice IMDG relativo ai trasporti marittimi adottato il 27 settembre 1965. 
Nei sei articoli che compongono il decreto vengono definite le omologazioni e l’approvazione dell’imballaggio per i diversi settori di trasporto, in considerazione di quanto definito all’interno della Convenzione Internazionale sulla sicurezza dei contenitori (CSC) adottata a Ginevra il 2 ottobre 1973.

Imballaggi Omologati

Con l’articolo 2 si definisce l’approvazione degli imballaggi, dei grandi imballaggi e dei contenitori intermedi descritti nei capitoli 6.1, 6.5 e 6.6 dei regolamenti di trasporto ADR/RID/ADN e del codice IMDG, da parte del Dipartimento per i trasporti, la navigazione gli affari generali e il personale. Nel medesimo articolo si attribuiscono le competenze agli organismi autorizzati a effettuare prove di conformità degli imballaggi.

Le autorità competenti per la vigilanza, il rilascio e il rinnovo delle autorizzazioni sono il Dipartimento per i trasporti, la navigazione gli affari generali e il personale per quanto riguarda la normativa disciplinata dai codici ADR/RID/ADN e il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto Guardia costiera per la disciplina definita dal Codice IMDG. I due organismi si coordinano reciprocamente al fine di garantire uniformità di approvazioni e di disposizioni e ricevono entro, il mese di febbraio di ogni anno, una relazione delle attività svolte nell’anno precedente da parte degli uffici rispettivamente controllati.

L’articolo 3 approva le cisterne mobili e i contenitori per gas a elementi multipli (CGEM) definiti nel capitolo 6.7 dell’ADR/RID/ADN e del Codice IMDG. Tali contenitori vengono approvati dagli uffici di competenza del dipartimento dei trasporti (i Centri Prova Autoveicoli CPA e gli Uffici della Motorizzazione Civile UMC) e dagli organismi autorizzati facenti parte dell’International Association of Classification Societies (IACS).

Il provvedimento definisce anche i criteri per l’approvazione delle apparecchiature a pressione (con e senza marcatura «UN») disciplinate dal capitolo 6.2 dell’ADR/RID/ADN e del Codice IMDG. Gli organismi notificati ad effettuare le prove, i collaudi e le verifiche sui contenitori, come definiti dal decreto legislativo n. 78 del 12 giugno 2012, sono autorizzati anche alle verifiche sulle apparecchiature a pressione trasportabili.

Il decreto è stato emesso ai sensi di quanto già previsto dal decreto di attuazione del 27 gennaio 2010 n. 35 relativo al trasporto interno di merci pericolose (GU Serie Generale n.58 del 11-03-2010) con l’obiettivo di razionalizzare e semplificare la normativa in vigore in materia di trasporto di merci e attrezzature pericolose e su parere conforme della Direzione generale per la motorizzazione, di Federchimica e della Direzione generale per la vigilanza sulle autorità portuali.

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