CONTRATTI DI APPALTO, D’OPERA O SOMMINISTRAZIONE (ART 26)
Le novità introdotte dal correttivo del testo unico sicurezza d.lgs 106/09 in merito al DUVRI , il documento unico valutazione rischi da interferenze.
Si va verso un DUVRI a due livelli, uno con rischi “standard” tipici del contratto e uno che approfondisce i rischi specifici. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell’inizio dell’esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto; l’integrazione, sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra gli atti contrattuali.”.
Si chiarisce che si tratta di appalti di lavori, servizi e forniture. Il DUVRI va fatto solo da chi “abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo”.
Viene chiarito che il DUVRI è un documento DINAMICO “va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture”.
Negli appalti pubblici “tale documento è redatto, ai fini dell’affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.”
E per quanto riguarda appalti brevissimi o di sola natura intellettuale?
“…non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI.”
Vengono definiti meglio i costi per la sicurezza:
“i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni”;
.. “I costi di cui al precedente capoverso non sono soggetti a ribasso.