Quale novità ha introdotto il D. Lgs. n. 106/2009 in merito alla formazione dei datori di lavoro che intendono svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione?
Deve svolgere la formazione in materia di primo soccorso ed antincendio o tale obbligo si deve ritenere ancora adempiuto con la frequenza del corso delle 16 ore di cui al D. M. 16/1/1997?
Il decreto correttivo ha introdotto nell’art. 34 sullo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi un comma 1-bis che così recita: “
Salvo che nei casi di cui all’articolo 31, comma 6 (istituzione obbligatoria del servizio di prevenzione e protezione all’interno dell’azienda, ndr), nelle imprese o unità produttive fino a cinque lavoratori il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di primo soccorso,nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione, anche in caso di affidamento dell’incarico di RSPP a persone interne all’azienda o all’unità produttiva o a servizi esterni così come previsto all’articolo 31, dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui al comma 2-bis”.
Con il comma 2-bis introdotto dallo stesso decreto correttivo, inoltre, è stato precisato che “Il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di cui al comma 1-bis (di primo soccorso nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione) deve frequentare gli specifici corsi di formazione previsti agli articoli 45 (sul primo soccorso) e 46 ( sulla prevenzione incendi)”.
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