Facendo seguito ad alcune interrogazioni pervenute al comando generale dei Vigili del Fuoco, relativamente alle misure antincendio da elaborare ed intraprendere in caso di presenza di sorgenti di radiazioni mobili, (come definite dall’articolo 27 co 1 bis del D.Lgs 230/95) la direzione VVF risponde con una nota circolare (Nota prot. n. 11973 del 05/10/2016) indirizzata alle direzioni territoriali e alla direzione per l’emergenza ed il soccorso tecnico.
Le attività definite dall’art 27 del d.Lgs 230/95 comma 1 sono le seguenti : “Gli impianti, stabilimenti, istituti, reparti, gabinetti medici, laboratori, adibiti ad attività comportanti, a qualsiasi titolo, la detenzione, l’utilizzazione, la manipolazione di materie radioattive, prodotti, apparecchiature in genere contenenti dette materie, il trattamento, il deposito e l’eventuale smaltimento nell’ambiente di rifiuti nonché l’utilizzazione di apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti, debbono essere muniti di nulla osta preventivo” in particolare, il già citato comma 1 bis prevede che anche le pratiche svolte in siti o luoghi non determinabili a priori presso altri soggetti, debbano essere assoggettate al medesimo nulla osta, come definito dal DPR 151/2011, allegato 1 n. 58.
In tal senso quindi anche queste ultime pratiche vanno incontro all’iter autorizzativo da inoltrarsi presso il Comando Provinciale del Vigili del Fuoco di competenza, e l’esito positivo delle pratiche costituisce di fatto la conformità regolativa e quindi conferisce il nulla osta all’esercizio presso soggetti terzi.
Per quanto riguarda le informazioni da inserire nella domanda di nulla osta relativamente alla fase progettuale, e quindi da inserire anche nella corrispondente Scia, sarà necessario indicare le principali misure di sicurezza antincendio previste sia presso la sede principale che presso la sede di effettivo utilizzo, facendo riferimento alle caratteristiche intrinseche di pericolo della sorgente ed alle modalità di impiego (quantità, frequenza, stato fisico, tipologia di emissione). Il comando provinciale dei Vigili del Fuoco, una volta recepita la domanda, potrà inoltre richiederne l’inoltro presso il comando con competenza territoriale sulla località di utilizzo, se diverso da quello ricevente.
È opportuno precisare infine che il soggetto terzo presso cui vengono effettuate le attività di cui al comma 1 bis, potrebbe già essere autorizzato di per sé all’impiego delle sorgenti radioattive mobili; in questo caso se le caratteristiche di esposizione professionale dei lavoratori restano le medesime, e di conseguenza anche le misure di prevenzione e protezione antiincendio non risultano modificate dall’introduzione della nuova lavorazione, il soggetto titolare dell’impianto ove viene svolta la manipolazione, sarà tenuto a rielaborare il Documento di Valutazione del Rischio Incendio e le procedure di messa in sicurezza di impianti ed attrezzature, tenendo conto dell’introduzione delle lavorazioni non occasionali, con particolare riferimento alle problematiche che potrebbero generarsi in caso di emergenza, relativamente alla salute e sicurezza dei lavoratori, dell’ambiente, dei soccorritori e della popolazione che potrebbe risultare interessata.
Info: VVF nota 11973 Assoggettabilità sorgenti radiazioni mobili