Modifiche all’articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

 

04 Agosto 2009


1. All’articolo 3 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:


a) al comma 2 le parole: “delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 1° agosto 1991, n. 266” sono sostituite dalle seguenti: “dei volontari della Croce Rossa italiana, degli uffici all’estero di cui all’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18” e le parole: “particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative individuate entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo con decreti emanati, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400” sono sostituite dalle seguenti: “particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative ivi comprese quelle per la tutela della salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni ed attività condotte dalla Forze armate, compresa l’Arma dei Carabinieri, nonché dalle altre Forze di polizia e dal Corpo dei Vigili del fuoco, fuori dal territorio nazionale, individuate entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo con decreti emanati, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400”;



b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: “3-bis. Nei riguardi delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 e delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, ivi compresi i volontari dei vigili del fuoco e del soccorso alpino o speleologico non impegnati in attività di protezione civile, le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività, individuate entro il 31 dicembre 2010 con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’interno, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro”.



c) al comma 9 le parole: “Nei confronti dei lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, e dei” sono sostituite dalle seguenti: “Fermo restando quanto previsto dalla legge 18 dicembre 1973, n. 877, ai lavoratori a domicilio ed ai”; d) al comma 12, le parole: “dei piccoli imprenditori di cui all’articolo 2083 del codice civile” sono sostituite dalle seguenti: “dei coltivatori diretti del fondo, degli artigiani e dei piccoli commercianti.


e) dopo il comma 12, è inserito il seguente: “12-bis. Nei confronti dei volontari di cui alla legge 1° agosto 1991, n. 266, e dei volontari che effettuano servizio civile si applicano le disposizioni relative ai lavoratori autonomi di cuiall’articolo 21 del presente decreto. Con accordi tra il volontario e l’associazione di volontariato o l’ente di servizio civile possono essere individuate le modalità di attuazione della tutela di cui al precedente periodo. Ove il volontario svolga la propria prestazione nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al volontario dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. Egli è altresì tenuto ad adottare le misure utili ad eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del volontario e altre attività che si svolgano nell’ambito della medesima organizzazione.”.



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