MINISTERO DEL LAVORO:Accordo permanente in Conferenza Stato Regioni d.lgs 81 – 106 formazione

 

24 Dicembre 2009

Il Ministero del Lavoro ha diffuso due schemi di “Accordo permanente in Conferenza Stato Regioni”, a titolo informale, riguardanti il primo: la formazione del datore di lavoro ex art. 34 commi 2 e 3 Dlgs 81/08 e successive modifiche, ovvero il caso in cui il datore di lavoro svolge direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi; il secondo la formazione dei lavoratori così come disciplina all’art. 37 DLgs 81/08 e successive modifiche.

 

 

La proposta di Accordo in tema di formazione del datore di lavoro affronta le caratteristiche dei corsi di formazione ed aggiornamento per il datore di lavoro che sia responsabile del servizio prevenzione e protezione.

 

Tale schema è diviso ad oggi in 10 punti, che non sono altro che la schematizzazione della futura norma.

 

1)Individuazione dei soggetti formatori

 

Tra i soggetti formatori sono ricompresi: l’Università, l’Ispesl, l’Inail, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, la scuola superiore di pubblica Amministrazione, oltre le Associazioni sindacali dei datori di lavoro, dei lavoratori e degli Organismi Paritetici.

 

2)Requisiti dei docenti”

 

Il punto secondo affronta i requisiti dei docenti (esperienza biennale di insegnamento o professionale con riferimento alle tematiche trattate nei moduli 1 e 2 di cui al punto 5 della presente proposta.

 

3)Organizzazione dei corsi”

 

Riguarda l’organizzazione dei corsi, controllati da un responsabile del progetto, un numero massimo di 30 partecipanti, cui è consentito un numero di assenze non superiore al 10% del monte orario formativo, il tutto documentato nel registro presenze.

 

4)Metodologia di insegnamento e apprendimento”

 

Si precisano i metodi di formazione e di svolgimento dei corsi.

 

5)Articolazione del percorso formativo”

 

L’articolazione del percorso formativo è distinta in base a tre livelli di rischio: basso

 

medio, alto , cui corrispondono rispettivamente 16, 32, 48 ore di corso.

 

Tale rischio è determinato in base ai parametri del codice Ateco 2002 di appartenenza dell’aziend

 

I corsi sono suddivisi in quattro moduli o materie:

 

_Normativo: giuridico

 

_Gestionale: gestione e organizzazione della sicurezza

 

_Tecnico: individuazione e valutazione dei rischi

 

_Relazionale: formazione e consultazione dei lavoratori

 

6)”Valutazione e articolazione”

 

Al termine del corso è prevista una verifica superata la quale i formatori procederanno al rilascio degli attestati di frequenza.

 

In caso di mancato superamento della prova sarà la Commissione a decidere le modalità di recupero dei singoli soggetti.

 

La verifica è obbligatoria per consentire di valutare agli organi giudicanti il grado di conoscenza delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

 

7)Aggiornamento”

 

L’aggiornamento deve avvenire ogni 5 anni, per un tempo determinato in relazione alla valutazione del rischio.

 

8)“Diffusione delle prassi”

 

In merito a tale argomento la proposta recita: “si conviene, in sede di prima applicazione, che le Regioni, condividano in sede di Tavolo Tecnico Intercoordinamenti Formazione/Sanità, le informazioni e le prassi relative al nuovo impianto formativo, per proporre gli eventuali adeguamenti del presente accordo in Conferenza Stato-Regioni.”

 

9)”Crediti formativi”

 

Per quanto concerne i crediti formativi, il punto 9esonera dalla frequenza dei corsi di formazione quei datori di lavoro che dimostrino di aver svolto, alla data di pubblicazione dell’ accordo in esame, una formazione con contenuti conformi all’articolo 3 del D.M. 16/01/97.

 

Per tali soggetti è previsto solo l’obbligo di aggiornamento, così come indicato al comma 3 dell’articolo 34.

 

L’obbligo d’aggiornamento decorre a partire dalla data di pubblicazione del presente accordo sulla Gazzetta Ufficiale.

 

Non sono altresì tenuti a frequentare il corso di formazione quei datori di lavoro che abbiano svolto i corsi secondo quanto previsto dall’accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza Stato-Regioni (corsi di formazione per responsabile dipendente interno o responsabile esterno). Tale esonero è ammesso solo nel caso in cui vi sia corrispondenza tra il settore Ateco per cui si è svolta la formazione di RSPP e quello in cui si esplica l’attività di datore di lavoro.

 

Per quanto concerne i crediti formativi, il punto 9esonera dalla frequenza dei corsi di formazione quei datori di lavoro che dimostrino di aver svolto, alla data di pubblicazione dell’ accordo in esame, una formazione con contenuti conformi all’articolo 3 del D.M. 16/01/97.

 

10)Adempimento degli obblighi formativi in caso di esercizio di nuova attività”.

 

Il datore di lavoro responsabile del spp deve formarsi entro e non oltre 90 giorni dall’inizio della propria attività.

 

 

Per quanto riguarda il secondo provvedimento:”PROPOSTA D’ACCORDO LAVORATORI, PREPOSTI E DIRIGENTI”, si chiariscono i vari aspetti della formazione dei lavoratori, preposti e dirigenti di cui all’art. 37 comma 2 DLgs 81/08 e modifiche.

 

In particolare la seconda parte disciplina la durata, i contenuti minimi, le modalità della formazione, nonché dell’aggiornamento, dei lavoratori e delle lavoratrici, dei preposti, dei dirigenti e dei soggetti di cui all’articolo 21, comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008 (componenti dell’impresa familiare e lavoratori autonomi che hanno facoltàe non obbligo di frequenza del corso).

 

La formazione di cui alla presente proposta è individuata e distinta rispetto a quella prevista per mansioni o attrezzature particolari come disciplinate nel T.U. in materia di sicurezza sul lavoro.

 

Infatti nel caso in cui il lavoratore sia adibito a mansioni con percorsi formativi specifici, questi integreranno la formazione del presente accordo.

 

I contenuti e la durata dei corsi costituiscono la base minima, con possibilità quindi di ampliamento da parte di Regioni e Comuni.

 

Questa seconda è distinta in 11 punti, che ricalcano all’incirca quelli precedenti, con la differenza di trattare la formazione dei soggetti responsabili all’interno dell’impresa.

 

1) Individuazione dei formatori,” si occupa dei requisiti richiesti ai formatori, gli stessi stabiliti al punto 1 parte I dell’Accordo, nonostante ad oggi la Commissione Consultiva sulla Sicurezza del Lavoro non abbia definito i criteri per la loro individuazione.

 

2) Organizzazione dei corsi”, dispone che deve essere presente un responsabile formativo, che i corsi devono essere al massimo composti di 30 partecipanti, cui è concesso il 10% di ore di assenze rispetto al monte orario previsto per il corso stesso.

 

3) Metodologia Di insegnamento/apprendimento fa riferimento alla possibilità dell’utilizzo della FAD (formazione d distanza), con esclusione per la formazione del preposto.

 

4) Articolazione del percorso formativo dei lavoratori e dei soggetti di cui all’art. 21, comma 1 DLgs 81/08”, tale percorso è distinto in due momenti: la formazione generale e la formazione speciale, rispettivamente adattabile a tutti i settori lavorativi con una durata minima di 4 ore e quella specifica determinata in funzione dei rischi propri di ciascun settore aziendale con una durata differenziata in relazione alla gravità del rischio stesso di 8, 12 16 ore. Per mera precisazione l’accordo specifica che:” La durata complessiva dei corsi di formazione per i lavoratori, in base alla classificazione dei settori ATECO sarà così determinata:

 

4 ore di Formazione Generale + 4 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio basso: TOTALE 8 ore

 

4 ore di Formazione Generale + 8 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio medio: TOTALE 12 ore

 

4 ore di Formazione Generale + 12 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio alto: TOTALE 16 ore”.

 

Tale articolo del provvedimento prevede anche le c.d. “condizioni particolari”, in base alle quali: “i lavoratori di aziende a prescindere dal settore di appartenenza, che non svolgano mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi, possono frequentare i corsi individuati per il rischio basso”.

 

5) Formazione particolare aggiuntiva per il preposto”, la durata minima è fissata in 8 ore di corso, che comprenderà una formazione generale ed una speciale in relazione ai compiti e responsabilità riconosciutegli dalla normativa in materia di sicurezza e salute sul lavoro.

 

6) Formazione specifica dei dirigenti”, si tratta di disposizioni in ordine alla formazione dei dirigenti, per la quale si richiede una durata minima di 16 ore di corso.

 

Il percorso di studi è distinto in 4 moduli:

 

I) Giuridico- normativo

 

II) Gestione ed organizzazione della sicurezza

 

III) Individuazione e valutazione dei rischi

 

IV) Comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori

 

I dirigenti al termine del corso, don una presenza minima pari al 90% delle ore prestabilite, dovranno sottoporsi ad una verifica, per la valutazione delle loro conoscenze acquisite rispetto alla normativa attuale in materia di sicurezza ed alle loro specifiche responsabilità in azienda.

 

7) “Attestati”, a seguito di valutazione positiva saranno rilasciati gli attestati con i requisiti prescritti da questo stesso accordo.

 

8) “Crediti formativi”, la formazione generale per lavoratori e preposti da diritto al credito formativo permanente.

 

Nel caso di costituzione di un nuovo rapporto lavorativo o di nuovo inizio di somministrazione si distinguono due ipotesi:

 

I) Se il rapporto nasce all’interno dello stesso settore produttivo della azienda di origine costituiscono crediti sia la formazione generale che specifica

 

II) Se il nuovo rapporto nasce all’interno di un settore produttivo differente rispetto a quello precedente costituiscono crediti solo la formazione generale, quella specifica dovrà essere ripetuta.

 

Una particolare attenzione è dovuta al preposto, infatti la formazione particolare ed aggiuntiva per i preposti costituisce credito formativo permanente salvo nei casi in cui si sia determinata una modifica del suo rapporto di preposizione nell’ambito della stessa o di altra azienda.

 

9)”Aggiornamento”, genericamente è previsto un aggiornamento quinquennale , di 8 ore, con la precisazione che in caso di preposti, costoro dovranno ricevere una formazione adeguata ai compiti loro assegnati.

 

Per i dirigenti l’aggiornamento ha durata minima di 12 ore, pur mantenendosi quinquennale.

 

10) “Disposizioni transitorie”, prevedono per i datori di lavoro l’obbligo di formazione iniziato e concluso, entro e non oltre 12 mesi dalla pubblicazione dell’Accordo per i dirigenti e preposti.

 

La formazione dei nuovi assunti inizierà al momento della loro assunzione, e nel caso il termine temporale di 12 mesi non possa essere rispettato, il corso dovrà obbligatoriamente essere effettuato entro i 90 giorni successivi.

 

11) “Riconoscimento della formazione pregressa”, fatto salvo l’aggiornamento di cui al punto 9, non debbono frequentare i corsi di formazione i lavoratori ed i preposti per i quali i datori di lavoro possano documentare di aver svolto, alla data di pubblicazione del presente accordo, una formazione secondo le disposizioni normative e le indicazioni previste nei contratti di lavoro per quanto riguarda la durata, i contenuti, le modalità di svolgimento.Nell’eventualità in cui la formazione sia stata effettuata da più di 5 anni rispetto alla data di pubblicazione dell’accordo, l’aggiornamento dovrà essere obbligatorio ed immediato. Il punto 11 del provvedimento continua specificando che: “Fermo restando l’obbligo di aggiornamento di cui al punto 9, non sono tenuti a frequentare il corso di formazione i dirigenti che dimostrino di aver svolto, alla data di pubblicazione dell’ accordo, una formazione con contenuti conformi all’art. 3 del D.M. 16/01/1997 (formazione datore di lavoro) effettuata dopo il 14 agosto 2003 o a quelli del Modulo A per Addetti SPP e Responsabili SPP previsto nell’accordo Stato Regioni del 26 gennaio 2006”.

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