Il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali ha diffuso una nota, protocollo n. 17495/2010, a chiarimento del quesito posto dall’Ispesl sul regime applicabile agli argani ausiliari installati su macchine e apparecchiature di palificazione.
Dalla classificazione della macchina derivano i vincoli di sicurezza, e precisa il Ministero la classificazione deve avvenire tenendo conto della destinazione d’uso dell’attrezzatura e non della nomenclatura.
In definitiva nel definire gli obblighi in tema di sicurezza si deve aver riguardo alla funzione esercitata dalla macchina, alla destinazione operativa del mezzo, quindi il fabbricante è tenuto a definirne l’uso e le sue modalità di utilizzo; viceversa precisa ancora la nota se l’argano può essere utilizzato anche al di fuori della sua specifica destinazione d’uso, si parla in tal caso di c.d. “uso improprio” dovrà equipararsi ad una mera attrezzatura di sollevamento e quindi sarà sottoposto a verifiche periodiche; in tal caso se non esplicitamente riportato nell’opuscolo informativo sulle istruzioni, il fabbricante risponderà di violazione dei requisiti di cui all’allegato I Dlgs 17/2010.
In definitiva il Ministero ha chiarito che:
gli argani ausiliari installati nelle macchine ed apparecchiature di palificazione,
1) dal punto di vista costruttivo devono rispondere ai requisiti di sicurezza legati alla funzionalità specifica;
2) dal punto di vista della sicurezza al momento dell’utilizzo dovranno sottostare al regime di controlli e alle procedure di verifica periodica come gli strumenti ricompresi nell’allegato VII Dlgs 81/08 e succ. mod.