In risposta a numerosi quesiti pervenuti al Dipartimento Centrale dei Vigili del Fuoco, lo stesso dipartimento ha inviato una lettera circolare alle direzioni regionali e ai comandi provinciali, dandone diffusione anche attraverso il portale telematico, sul tema degli esercizi di vendita articoli pirotecnici declassificati in “libera vendita” con quantitativi complessivi in vendita e/o deposito superiori a 500 Kg comprensivi degli imballaggi come definiti nell’attività numero 18 dell’allegato I del D.P.R. 151/11.
Il Dipartimento precisa che sono state recentemente recepite alcune direttive comunitarie (2007/23/CE recepita dal D.Lgs 58/2010 e 2013/29/UE recepita con il D.Lgs 123/2015) che introducono nuove disposizioni in materia di classificazione degli esercizi pirotecnici e che, alla luce delle nuove disposizioni in vigore anche in Italia, tutti i prodotti pirotecnici sono ora classificati e non è più possibile, di conseguenza, fare riferimento ad articoli esplodenti non classificati.
In merito quindi alla riclassificazione degli stessi articoli, precedentemente declassificati dall’attività 18 di cui sopra, il Comando precisa che tali articoli possono essere assimilati alle tipologie indicate nel DM del 04 giugno 2014 che apportava già le nuove disposizioni in materia di classificazione, modifica dell’art. 6, del decreto 9 agosto 2011, recante: “Modificazioni agli allegati A, B e C al regolamento per l’esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante attuazione dell’articolo 18, secondo comma, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58 e classificazione d’ufficio dei manufatti già riconosciuti ma non classificati tra i prodotti esplodenti in applicazione del decreto 4 aprile 1973“.