Il Testo Unico 81 del 2008 sulla sicurezza ha introdotto delle innovazioni molto importanti nella valutazione, riconoscimento e prevenzione del danno derivante da stress da lavoro. Precedentemente infatti l’obbligo di valutare lo stress lavorativo tra i fattori di rischio veniva stabilito dalla lettura combinata di diversi articoli di legge. Il T.U 81 rende invece più esplicito l’obbligo di valutare lo stress. Ora la legge 106/2009, che adegua il Testo Unico 81/08, ne sviluppa ulteriormente i presupposti arrivando a prendere in considerazione anche il danno da stress ‘correlato’, per esempio quello che potrebbe sorgere dopo, o nella considerazione eventuale, di un rischio, come quello di subire una rapina. Ad essere riconosciuto non sarebbe, dunque, solo l’eventuale infortunio ma anche tutte le problematiche che potrebbero insorgere – ad esempio per bancari, impiegati delle poste, cassiere di supermercato – nel periodo successivo all’evento o per il timore fondato che questo possa verificarsi.
Il legislatore ha dunque cominciato a prendere in esame non solo l’infortunio in senso stretto, ma anche lo stress correlato: il fatto di lavorare in un esercizio pubblico, la presenza di una cassa, il rischio della rapina. «Un concetto magari iniziale – spiega Alessandro Castiglioni, presidente dell’organismo Paritetico della Sicurezza – che varrebbe la pena di approfondire, anche e soprattutto nel corso dei piani formativi e di sensibilizzazione».