Le novità in materia di valutazione dei rischi introdotte dal correttivo

 

26 Ottobre 2009

La valutazione dei rischi viene definita dal “Testo Unico”, come l’attività di “valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la pro¬pria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza” (articolo 2, comma 1, lettera q).
Già dalla definizione, quindi, emerge come la valutazione dei rischi sia un’attività pregiudiziale rispetto a qualsiasi altra in quanto diretta, in tutti i luoghi di lavoro, a tutelare la salute e sicurezza dei lavoratori. Il contenuto di questa definizione di tutela viene spiegato in dettaglio negli articoli 28 e 29 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e, quindi, trova ulteriori specificazioni nei Titoli successivo al primo del “Testo Unico”, senza che la centralità dell’istituto venga minimamente messa in discussione dal recente “correttivo” (decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106) il quale è intervenuto unicamente attraverso semplificazioni relative alla forma del documento di valutazione del rischio (DVR) ma non certo incidendo sulla necessità – che attiene alla sostanza dell’adempimento – che la valutazione dei rischi da lavoro debba essere completa e approfondita rispetto a tutti i rischi di lavoro. Al riguardo, emblematica è la previsione (articolo 28, comma 2, lettera a) del testo ora vigente) per cui la “scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi prov¬vede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale stru¬mento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione”, che evidenzia la funzione della valutazione del rischio non solo come documento da redigere ma come attività concreta diretta a perseguire “l’obiettivo” sicurezza sul lavoro indipendentemente dall’utilizzo di forme precostituite di redazione del documento.
Per avere una prima panoramica delle innovazioni introdotte dal decreto legislativo “correttivo” va subito rilevata la previsione (articolo 28, comma 1, ultimo capoverso, del “Testo Unico”) secondo cui la valutazione dei rischi e, ove previsto (in assenza di “autocertificazione”, di cui all’articolo 29, comma 5, del d.lgs. n. 81 del 2008), il relativo documento, devono tener conto dei rischi “connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro”. La norma si riferisce ai lavoratori con contratti atipici e temporanei che, in effetti, rappresentano un gruppo di lavoratori per i quali, rispetto alla media, i rischi relativi ad uno stesso pericolo sono comparativamente più elevati, in ragione della breve durata del rapporto di lavoro e della mancanza di uno stabile inserimento in un determinato contesto organizzativo e produttivo. Pertanto, ad essi il datore di lavoro dovrà riservare una particolare attenzione (ad esempio prevedendo misure di maggior tutela in termini di formazione o “affiancamento” da parte di lavoratori esperti), a partire dalla valutazione dei rischi


Peraltro, come noto, il DVR ha natura necessariamente dinamica, con la conseguenza che il relativo documento va aggiornato ove le condizioni di rischio mutino in azienda. Dunque, esso deve necessariamente essere rivisto in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. Al riguardo, l’articolo 29, comma 3, del “Testo Unico”, prevede ora che il datore di lavoro deve realizzare tale aggiornamento del documento nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali.
A conclusione della valutazione dei rischi il datore di lavoro ha l’obbligo, come detto indelegabile, di elaborare e di sottoscrivere, assumendosene l’esclusiva responsabilità (anche ove venga da altri redatto), il DVR. Anche durante tale adempimento, il datore di lavoro deve collaborare con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di sorveglianza sanitaria, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Quest’ultimo, su sua richiesta e per l’espletamento della sua funzione, può riceve copia del documento stesso.
Dal punto di vista della forma del DVR, il decreto correttivo n. 106 del 2009 apporta diverse semplificazioni precisando, innanzitutto, che il documento può essere tenuto nel rispetto delle previsioni di cui all’articolo 53 del decreto legislativo n. 81 del 2008 su supporto informatico; è cioè consentito l’impiego di sistemi di elaborazione automatica dei dati. Inoltre, si specifica che il DVR deve essere o munito di data certa, al fine di combattere la tendenza di retrodatare il documento stesso, oppure dimostrata per mezzo della sottoscrizione di esso da parte del datore di lavoro nonché, ai soli fini della prova della data, del sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato. Tale semplificazione costituisce una valida alternativa a procedure più complesse quali la ratifica da parte del Notaio, l’utilizzo dello strumento dell’autoprestazione o di un sistema di posta elettronica certificata, nonché la marca temporale o la spedizione del documento di valutazione dei rischi a mezzo raccomandata allo stesso mittente; metodologie, queste ultime citate, che consentono di ritenere che la data abbia quel requisito di “certezza” di cui alla norma di legge (fermo restando quanto detto in ordine alla alternatività dell’utilizzo di tale procedura rispetto alla firma “congiunta” ora consentita dall’attuale testo dell’articolo 28 del “Testo Unico” di salute e sicurezza sul lavoro).


Fonte:lavoro.gov.it


 


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