Lavoro occasionale 2017, Libretto di Famiglia e Contratto prestazione occasionale

 

26 Luglio 2017

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Nuove misure in materia occupazione introdotte con la Legge n.96 del 21 giugno 2017, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, che integra il D.lgs 50 del 24 aprile 2017 con l’aggiunta dell’articolo 54 bis.

Il provvedimento è rivolto a regolamentare le prestazioni di breve e brevissima durata in favore di privati e piccole e micro imprese in sostituzione dei “voucher di lavoro”, prima introdotti dalla legge n°273/2003, poi rivisitati dalla legge 92/2012, e quindi recentemente soppressi dalla legge n°25 del 17 marzo 2017.

Di seguito vediamo nel dettaglio le caratteristiche dei due nuovi strumenti:

Libretto di Famiglia 2017

Questo strumento è rivolto a disciplinare quelle prestazioni definibili di tipo “domestico”, quali ad esempio i piccoli lavori casalinghi (come il giardinaggio, le pulizie, le assistenze di tipo tecnico), l’assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità e le lezioni di insegnamento privato supplementare. I libretti di famiglia potranno essere acquistati presso gli uffici postali o presso le sedi INPS e consentiranno anche l’erogazione dei contributi previsti dal paragrafo 24b dell’art 4 del D.Lgs nr 92 del 2012 relativi agli oneri dei servizi per l’infanzia.

Le prestazioni disciplinate e garantite dal Libretto di Famiglia, saranno contabilizzate sulla avranno durata di un’ora, e consentiranno un pagamento al prestatore per un valore netto di otto euro ed un valore lordo complessivo di dieci euro l’uno; sono già previste all’interno della contribuzione gli importi relativi ai versamenti per la gestione separata Inps (pari a 16.5%), per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali INAIL ( pari al 2,5%) e per la copertura degli oneri gestionali (pari all’1 % ).

Contratto Prestazione Occasionale 2017

Questo strumento disciplina i buoni di lavoro soppressi in marzo, regolamentando le modalità di erogazione delle prestazioni di lavoro occasionali tra un prestatore libero professionista o artigiano ed una impresa, con i seguenti limiti retributivi per anno civile:

  • per ciascun prestatore ed utilizzatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, per compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro (aumentato a 6.666 euro nel caso il prestatore sia un pensionato, uno studente fino a 25 anni, un lavoratore disoccupato e un soggetto percettore di prestazioni di sostegno al reddito);
  • per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.

Il contratto di prestazione occasionale è rivolto alle microimprese che impiegano fino a cinque dipendenti a tempo indeterminato, ai professionisti, alle imprese no-profit, alle amministrazioni pubbliche; l’attivazione del contratto potrà essere effettuata utilizzando esclusivamente la modalità elettronica attraverso la piattaforma dedicata sul sito INPS. La gestione elettronica consentirà di avere dati statistici sull’utilizzo della forma di prestazione e garantirà un costante monitoraggio del rispetto dei minimi retributivi previsti dalla norma.

La retribuzione minima oraria non può essere inferiore a 9 euro netti, corrispondenti a 12,37 euro lordi; fa eccezione il settore agricolo per il quale la retribuzione minima non potrà essere inferiore a quella attribuita a prestazioni di lavoro subordinato analoghe a quelle dell’attività erogata.

Limiti

  • Le microimprese non possono attivare il Contratto di Prestazione Occasionale, in favore di lavoratori con i quali abbiano in corso un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione continuativa, o con i quali lo abbiano avuto negli ultimi sei mesi.
  • Le imprese agricole possono attivare il Contatto di Prestazione Occasionale solo nei confronti di pensionati, studenti fino a 25 anni, di disoccupati e percettori di sostegno al reddito, purché non iscritti l’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.
  • Le Pubbliche Amministrazioni potranno avviare contratti di prestazione occasionale solo per esigenze temporanee di carattere straordinario.
  • Le imprese edili, e quelle affini, non possono attivare questa forma di contratto.

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