Jobs Act Autonomi, le misure per lavoro agile e autonomi

 

12 Luglio 2017

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Jobs Act Autonomi 2017: è entrato in vigore il 14 giugno 2017 la Legge 81/2017, pubblicata in gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2017 recante Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato. Dopo aver dato notizia della pubblicazione del provvedimento e concludiamo ora l’analisi delle misure previste.

Il decreto disciplina nuove forme di tutela sociale e contrattuale rivolte ai lavoratori autonomi non imprenditoriali, compresi i piccoli imprenditori, e introduce i criteri per la regolamentazione del cosiddetto “lavoro agile”.

Tra le principali forme di tutela per i lavoratori autonomi ci sono le norme relative alle forme di abusivismo da parte del committente, (art 3) che prevedono l’inammissibilità legale delle clausole contrattuali che “attribuiscono al committente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto o, nel caso di contratto avente ad oggetto una prestazione continuativa, di recedere da esso senza congruo preavviso”. Inoltre, a tutela della retribuzione in merito alla prestazione, dal 14 giugno verranno considerate abusive ed impugnabili le clausole che prevedano termini di pagamento superiori a sessanta giorni.

Previdenza sociale e salute

Con l’art.6, viene conferita delega al Governo di adottare, entro dodici mesi dall’entrata in vigore del provvedimento, ulteriori misure di tutela sociale per i lavoratori autonomi. Nel dettaglio le misure dovranno riguardare l’attivazione di prestazioni sanitarie, previdenziali e pensionistiche complementari, previo versamento contributivo, con particolare riferimento ai contribuenti che abbiano subito una significativa riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla propria volontà o che siano stati colpiti da gravi patologie.

Altri provvedimenti in delega al Governo, da adottare sempre entro un anno, sono quelli rivolti ad aumentare le prestazioni legate al versamento della contribuzione supplementare per gli iscritti alla gestione separata, nel rispetto dei criteri che prevedano la riduzione dei requisiti di accesso alle prestazioni di maternità, la modifica dei requisiti necessari per l’indennità di malattia mediante l’allargamento della platea dei soggetti beneficiari, e delle aliquote contributive per il computo delle prestazioni pensionistiche.

Disoccupazione

Il Jobs Act degli autonomi presta attenzione anche al tema della disoccupazione. L’articolo 7 aggiunge gli articoli dal 15 bis al 15 quater, al Decreto Legislativo nr 22 del 4 marzo 2015. (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183) che stabilizzano ed estendono il trattamento di indennità di disoccupazione ai lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa (DISS-COLL). Nel dettaglio a decorrere dal 1 luglio 2017, il trattamento sarà esteso ai lavoratori autonomi e l’INPS avrà il compito di trasmettere al Ministero i dati relativi alle entrate contributive e dei costi delle prestazioni derivanti dall’estensione.

Sicurezza

Per quanto riguarda gli aspetti relativi alla salute e alla sicurezza dei lavoratori autonomi negli ambienti di lavoro (art 11), saranno adottati provvedimenti finalizzati a semplificare gli adempimenti formali, con misure che dovranno tenere in considerazione gli aspetti relativi all’individuazione di specifiche misure di prevenzione e protezione idonee a garantire la tutela della salute e sicurezza delle persone che svolgono attività lavorativa negli studi professionali, semplificando gli aspetti documentali e riducendo quelli sanzionatori.

Vantaggi fiscali

Importanti e significativi sono i benefici fiscali introdotti dall’articolo 8, che prevede una ulteriore modifica alle misure di deducibilità delle spese già rivisitate dall’art 54 del Testo Unico delle Imposte sui redditi (decreto del Presidente della Repubblica nr 917 del 22 dicembre 1986); le nuove disposizioni definiscono la possibilità di dedurre le spese relative alle trasferte per scopi professionali (spese alberghiere di viaggio, vitto e alloggio) fino al 75% per un importo massimo complessivamente non superiore al 2% dell’ammontare dei compensi percepiti nell’anno di imposta.

Aumentano anche le percentuali di deducibilità delle spese sostenute per i corsi di formazione e aggiornamento dei lavoratori autonomi, l’art 9 sostituisce quanto precedentemente in vigore per effetto del comma 5 dell’art 54 del DPR 917, che prevedeva una deducibilità parziale di tali spese (50%) con il nuovo comma 5 che ne prevede l’integrale deducibilità, con un limite annuo di 10.000 euro, per le spese relative all‘iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché’ le spese di iscrizione a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno.

Sostegno fiscale anche per le spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all’auto imprenditorialità, se sono rivolte a individuare sbocchi professionali reali e adeguati alle condizioni del mercato del lavoro; queste ultime con un limite annuo massimo di 5.000 Euro.
Importante anche la clausola che prevede la deducibilità completa delle spese sostenute per il recupero di compensi indebitamente non riconosciuti, se vengono a tal fine utilizzati canali assicurativi o di solidarietà. (art 9 comma 1).

Maternità e paternità

Le lavoratrici e i lavoratori iscritti alla Gestione Separata, così come definita dal comma 26 dell’articolo 2 della legge 335 del 1995, avranno diritto ad un trattamento economico per congedo parentale per un periodo massimo pari a sei mesi entro i primi tre anni di vita del bambino, usufruibili da entrambi i genitori.

Il trattamento economico di maternità corrisponderà al 30% della retribuzione calcolata sul reddito di lavoro e sarà garantito se risultano accreditate almeno tre mensilità di contribuzione alla gestione separata nell’anno precedente la gravidanza; tuttavia, come previsto dal comma 6 dell’art 8, tale vincolo non sussiste se si usufruisce dei periodi di congedo nel primo anno di vita del bambino.

Sportello lavoratori autonomi

Per facilitare la ricerca di nuova occupazione ed il reinserimento nel mondo del lavoro e con l’obiettivo di fornire utili indicazioni rivolte ai lavoratori autonomi che vogliano dare avvio ad una nuova attività imprenditoriale, viene istituto lo “Sportello Autonomi”, presso gli organismi accreditati per le attività di intermediazione ed i centri per l’impiego (art 11). I servizi che lo sportello offre ai lavoratori autonomi saranno quelli di raccolta delle domande e offerte di lavoro, supporto nelle procedure per avvio e trasformazione di attività, per l’accesso a commesse ed appalti pubblici ed alle opportunità di crediti agevolati. Inoltre lo sportello si avvarrà di servizi di collocamento mirato per i lavoratori autonomi con disabilità, introdotti dall’art 6 della legge 68/99 Norme per il diritto al lavoro dei disabili.

Lavoro agile

Lavoro flessibile e smart-working sono gli argomenti disciplinati dal capo II del provvedimento, che introduce nuovi criteri e misure di facilitazione per i lavori subordinati. L’obiettivo delle nuove disposizioni è quello di conciliare gli aspetti lavorativi con quelli della vita personale, adottando modalità di comunicazione a distanza, mantenendo elevati, o addirittura migliorando, i livelli e gli standard produttivi.

Le attività di lavoro potranno essere concordate tra lavoratore ed azienda in modo da tenere in considerazione le esigenze produttive ed il conseguimento di obiettivi condivisi, che risulteranno prioritari rispetto ai vincoli di orario e di sede lavorativa.

I contatti tra lavoratore e azienda si potranno sviluppare attraverso forme e modalità lavorative che utilizzeranno strumentazione tecnologica che consenta rapidità di connettività e facilità di impiego, il lavoro potrà quindi essere svolto in parte presso gli ambienti di lavoro tradizionali aziendali, con o senza l’utilizzo di una postazione di lavoro fissa, ed in parte presso altre strutture, anche il proprio domicilio, con il vantaggio reciproco del risparmio di tempo impiegato per i trasferimenti e la diminuzione del rischio di incidenti in itinere.

Restano comunque sotto la responsabilità del Datore di Lavoro gli aspetti legati alla attuazione ed alla verifica delle condizioni di salute e sicurezza, che deve elaborare la valutazione dei rischi da esposizione a pericoli nei luoghi di lavoro in cui viene erogata la prestazione, ne redige il documento come previsto dall’art 28 del D.Lgs 81/08 e ne consegna copia al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Inoltre, previo consenso e opportuno preavviso, il datore di lavoro e lo stesso RLS, hanno facoltà di verificare di persona il rispetto delle condizioni di salute e sicurezza presso il domicilio.

Vincolo di tutela è che gli accordi tra Datore di Lavoro e lavoratore siano redatti in forma scritta e che prevedano le forme di garanzia assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, anche se la prestazione lavorativa viene resa all’esterno dei luoghi di lavoro. Devono essere inoltre delineati i profili retributivi, anche in relazione ai premi di produttività aziendale, integrativi rispetto a quelli definiti dal contratto nazionale del lavoro. Al lavoratore inoltre dovranno essere garantiti canali di informazione attraverso i quali sia possibile partecipare delle comunicazioni aziendali.

I termini di recesso dalle modalità di lavoro agile, devono essere chiariti all’interno degli accordi e devono prevedere un preavviso di almeno trenta giorni, che diventano novanta in caso di lavoratori diversamente abili, anche se resta in vigore la possibilità del recesso senza termini di preavviso in caso di giustificato motivo.


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