Sono entrate in vigore il 22 marzo 2016 le disposizioni previste dall’art 21 del decreto 151/2015, attuativo del Jobs Act (che modificano quelle contenute nell’art. 53 del DPR n. 1124/65), che prevedono che i certificati medici per gli infortuni e le malattie professionali, vengano trasmessi esclusivamente in via telematica, utilizzando appositi moduli disponibili sul portale di Inail, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che accerta l’assistenza medica e quindi non più dal Datore di Lavoro.
Il Ministero della Salute ha pubblicato una circolare, la n. 7348 del 17 marzo 2016, nella quale sono riportati chiarimenti riguardanti argomenti come il concetto di prima assistenza, i soggetti obbligati alla trasmissione telematica del certificato.
Il generico riferimento a qualunque medico, contenuto nella disposizione, non attiene a tutti i medici iscritti all’ordine che occasionalmente potrebbero, in situazioni di urgenza o di emergenza, essere chiamati a intervenire per prestare un primo soccorso ad un soggetto vittima di infortunio. È da ritenere, infatti, che il riferimento a qualunque medico è necessariamente da circoscrivere alla sola previsione di richiesta di intervento professionale che rientri in una prestazione inquadrabile come “prima assistenza” intesa quale prestazione professionale qualificata, rientrante nell’ambito di procedure organizzative strutturate per fornire assistenza medica, anche solamente di base.
Dal 21 marzo 2016 sono, inoltre, disponibili sul portale Inail l’allegato tecnico Registrazione al ruolo di medico esterno\presidio ospedaliero e la circolare n.10 del 21 marzo 2016 con ulteriori chiarimenti sull’utilizzo degli strumenti, come ad esempio la ricerca dei certificati da parte dei datori di lavoro in possesso delle credenziali di accesso.
Particolari disposizioni riportate sono riferite, inoltre, all’obbligo di invio telematico del certificato medico in agricoltura (modifiche agli articoli 238 e 251 D.P.R.1124/1965), che precisano come i lavoratori agricoli (autonomi e dipendenti) siano soggetti alle medesime tutele dei lavoratori impiegati nel settore industriale (ai sensi del D.M. d.m. del 29 maggio 2001) e che nell’impossibilità per un lavoratore autonomo di inviare denuncia, il certificato stesso inviato dal medico o dalla struttura che presta prima assistenza, ricopra tale valenza.