Con interpello 2/2019 ilparere della Commissione Consultiva Permanente ai sensi dell’articolo 12 del D.Lgs. 81/2008 ha riguardato la corretta applicazione della Circolare Ministeriale del 25 gennaio 2011“Orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità (Esedi) all’amianto nell’ambito delle attività previste dall’art. 249 c. 2 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 come modificato e integrato dal D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106”.
In particolare l’argomento affrontato è stato il seguente: il fatto che l’applicazione di quanto previsto al punto d) della circolare del Ministero, trovi ragione nelle attività ispettive in relazione alla tipologia di attività ricomprese nella definizione Esedi e all’inquadramento normativo in materia di campionamenti ambientali dell’aria in presenza di amianto o di sostanze cancerogene.
Occorre precisare che la lettera circolare fornendo gli orientamenti per le esposizioni sporadiche, ricomprende in questa categoria le attività che prevedono esposizioni brevi, di cui all’articolo 249 e che comportino una “durata massima di 60 ore all’anno per non più di quattro ore per singolo intervento e per non più di due interventi al mese, e che corrispondono a un livello massimo di esposizione a fibre di amianto pari a 10 F/L calcolate rispetto a un periodo di riferimento di otto ore.” Il numero di lavoratori esposti contemporaneamente dovrebbe essere inferiore a tre e comunque limitato al più basso numero possibile.
In proposito la stessa lettera circolare elenca nell’allegato alcune delle attività che, a titolo non esaustivo, ricadono nell’ambito di applicazione di quanto sopra e possano essere considerate attività Esedi (esposizione breve) e, di conseguenza, esentate dall’applicazione delle misure previste dagli articoli 250 (notifica) 251 comma 1 (misure di prevenzione e protezione) e 259 e 260 comma 1 (sorveglianza sanitaria preventiva e periodica e registro di esposizione).
Risposta
La Commissione individua le responsabilità del datore di Lavoro in materia di valutazione del rischio da esposizione sostanze cancerogene, tra le quali l’amianto, estese a tutte le “attività nelle quali i lavoratori sono o possono essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni a causa della loro attività lavorativa”
In considerazione di tale presupposto la Commissione risponde che quanto previsto dal punto d) della circolare del 2011, in relazione alle attività di sopralluogo, si applichi esclusivamente agli operatori che svolgano attività ricomprese nell’ambito definito dall’articolo 246 del D.Lgs. 81/2008 e quindi a tutte quelle “che possono comportare, per i lavoratori, un’esposizione ad amianto, quali manutenzione, rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate.”