La sez. III della Cassazione Civile ha emanato in data 15-11-09 una sentenza che farà precedenti.
Infatti ha rigettato la richiesta dell’assicuratore del responsabile (ricorrente) di compensare le somme, ricevute dalla vedova di un lavoratore deceduto a seguito di un infortunio in itinere, a titolo di rendita INAIL.
La Corte ha riconosciuto alla vedova non solo la somma della rendita INAIL, ma anche il risarcimento del danno subito “iure proprio” per la perdita patrimoniale dovuta al decesso del congiunto.
In pratica la rendita ricevuta dall’INAL in caso di morte non è assimilabile al risarcimento del danno, trattandosi di titoli diversi non possono essere né confusi né compensati in sede di liquidazione.
Diversa è la ratio delle due fattispecie di corresponsione.
Infatti, la Corte di Cassazione, condividendo quanto già affermato in sede di appello, ha rigettato le richieste dell’assicuratore del responsabile, enunciando in motivazione tale principio:”l’erogazione della rendita Inail alla vedova del lavoratore infortunato non esclude la risarcibilità del danno patrimoniale da lucro cessante, non potendosi applicare il principio della “compensatio lucri cum damno”, in considerazione del diverso titolo giustificativo delle erogazioni in questione”
Ai fini del giudizio, quindi, la Cassazione civile ha ritenuto irrilevante la definizione dell’obbligo da parte dell’Inail, se di tipo risarcitorio o previdenziale, in quanto tale obbligo deriva per legge, del resto diversa dall’illecito civile da circolazione per il quale si applicheranno sia le norme previste dal codice civile, sia quelle del codice assicurativo, ed in secondo luogo la legislazione speciale, specifica prevista in materia.