Indirizzi operativi Ministero Lavoro, attività in quota su elettrodotti

 

19 Settembre 2016

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Il Ministero del Lavoro ha pubblicato, in data 30 agosto 2016, un documento redatto da un’apposita commissione interministeriale composta da rappresentanti del Ministero stesso, di Inail e del Comitato Elettrotecnico Italiano, contenente le linee guida operative rivolte a dare indicazioni utili per l’elaborazione di procedure che tutelino la sicurezza dei lavoratori impiegati nella costruzione, manutenzione o dismissione di linee aeree elettriche.

Il documento, dal titolo Indirizzi operativi per la redazione di specifiche procedure per la scalata, l’accesso, lo spostamento, il posizionamento, nonché per il recupero del lavoratore non più autosufficiente è stato elaborato conformemente al Decreto Ministeriale del 4 febbraio 2011, e ai sensi del titolo IV del D.Lgs 81/08, ed è disponibile sui portali telematici di Inail e del Ministero del Lavoro. Ha lo scopo di fornire indicazioni operative utili per promuovere l’uniformità delle procedure comportamentali sul territorio nazionale per prevenire il rischio di caduta dall’alto e le disposizioni per il recupero di operatori non più autosufficienti in caso di incidente.

È opportuno precisare, come in premessa del documento, che le linee guida non si riferiscono alla protezione di rischi da elettrocuzione e non riguardano attività configurabili come lavori sotto tensione, ma esclusivamente alle misure rivolte a ridurre il rischio da caduta per lavori considerati in quota, che tuttavia non possono essere ascrivibili, per modalità di accesso e tipologia di attività, alle operazioni descritte nell’articolo 116 del D.Lgs 81/08, poiché le operazioni vengono eseguite senza l’impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi.

Tipicamente queste attività, infatti, vengono condotte su sostegni a traliccio e conduttori in campata, che prevedono l’accesso e il posizionamento in quota, mediante apposite attrezzature con una metodologia che deve essere opportunamente definita prima dell’inizio delle attività.

Nel punto 4 del documento vengono illustrate tali metodologie, che possono essere adottate per la scalata, lo spostamento sui sostegni, l’accesso e lo spostamento in campata e l’eventuale calata al suolo di lavoratori non più autosufficienti. Mediante l’utilizzo di un digramma di flusso esemplificativo (Fig 4.1) il documento prende in esame, per ognuna delle operazioni, le misure tecniche e le procedure da adottare che dovranno essere oggetto di scrupolosa valutazione di rischio preventiva e che comunque potranno essere integrate da ulteriori misure in considerazione della specifica natura dell’intervento da eseguire.

Nel punto 5 del documento si prendono in esame, con lo scopo di cercare di ridurre i rischi, le principali cause e conseguenze di cadute durante le attività di lavori in quota, che in generale possono essere ricondotte a problemi dovuti a scorretto posizionamento dei piedi, anche per uso di calzature non adeguate, cedimenti di strutture o di ancoraggi, disagevoli condizioni ambientali e atmosferiche e problemi di salute per malori o vertigini, con conseguenze anche gravi relative all’impatto con il suolo o con linee in tensione.

La gestione del rischio viene attuata mediante l’utilizzo di sistemi di protezione collettivi e individuali, che devono essere scelti con attenzione e che essi stessi possono generare ulteriore pericoli riconducibili all’ingombro e intralcio o ad eventuale eccessiva oscillazione.

Nei capitoli successivi vengono elencati alcune possibili attrezzature utili per il raggiungimento in sicurezza della quota di lavoro. Dove possibile, l’impiego delle piattaforme di lavoro elevabili è significativamente più sicuro di altri sistemi, quali ad esempio dispositivi fissi di sostegno con linee di ancoraggio rigide (§7.1), scale con eventualmente elementi innestabili (§7.2), linee di ancoraggio flessibile (§7.3), e scale portatili (§7.4) solo per l’accesso a uno dei sistemi precedenti se ciò non è possibile direttamente da terra.

Per ognuno di questi sistemi vengono prese in esame nel dettaglio le procedure operative, le disposizioni di emergenza e i requisiti di costruzione.

Nell’ultimo capitolo vengono quindi considerate le procedure da adottare per la calata al suolo del lavoratore non più autosufficiente, che hanno come premessa fondamentale l’obbligo per tutti i lavoratori coinvolti di essere adeguatamente formati in modo da poter gestire una situazione di emergenza di questo tipo, sia in termini di segnalazione di allarme che di gestione del soccorso dell’infortunato.

Anche in questo caso si facilita la lettura del documento con un diagramma di flusso che elenca le diverse modalità di calata a terra dell’infortunato, mediante ancoraggio realizzato direttamente sulla struttura o sulla fune, e che possono essere a calata verticale o inclinata (in considerazione del posizionamento dell’attività) con comando diretto, se il soccorritore manovra direttamente il discensore o rinviato mediante carrucola.

Info: Ministero Lavoro circolare 30 agosto 2016 Indirizzi operativi lavori elettrodotti aerei


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