Pericolo incidente rilevante sostanza pericolosa, valutazione

 

12 Agosto 2016

incidente-rilevante-sostanza-pericolosaÈ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 179 del 2 agosto 2016 il Decreto n. 148 del 1 luglio 2016, Regolamento recante criteri e procedure per la valutazione dei pericoli di incidente rilevante di una particolare sostanza pericolosa, ai fini della comunicazione alla Commissione europea, di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105.

Il provvedimento, che entra in vigore il 17 agosto 2016, si organizza in quattro articoli, nel primo dei quali “campo di applicazione” si rimanda al testo dell’articolo 4 del D.Lgs 105, relativo ai criteri di valutazione di incidente rilevante in presenza di una determinata sostanza pericolosa, con un metodo che tiene in considerazione una o più delle caratteristiche chimico/fisiche della sostanza in questione (forma fisica, proprietà intrinseche e potere di dispersione in ambiente) e la concentrazione massima in caso di miscele.

L’allegato al decreto ne costituisce parte integrante, e definisce i criteri e le modalità per effettuare la valutazione specifica di rischio rilevante che, occorre ricordare, viene definito ai sensi dell’articolo 3 del D.Lgs 105/15 come “un evento quale un’emissione, un incendio o un’esplosione di grande entità, dovuto a sviluppi incontrollati che si verifichino durante l’attività di uno stabilimento soggetto al presente decreto e che dia luogo a un pericolo grave, immediato o differito, per la salute umana o l’ambiente, all’interno o all’esterno dello stabilimento, e in cui intervengano una o più sostanze pericolose“.

Ai fini della valutazione di rischio adottata con il regolamento appena introdotto, vengono quindi aggiunte alcune ulteriori definizioni dall’articolo 2 del decreto, quali quelle di:

  • numero CAS: identificativo numerico, attribuito a livello globale dal Chemical Abstracts Service
  • modellizzazione: processo cognitivo che porta alla costruzione di un modello, ovvero di una rappresentazione teorica, della struttura e del comportamento di un oggetto o di un evento osservati;
  • distanza di danno: la distanza che intercorre dalla sorgente di un incidente al punto in cui il danno è riscontrato.

Il testo vero e proprio del decreto, contenente i criteri per la valutazione, è costituito come anticipato dall’allegato tecnico, che è organizzato in tre parti:

Parte 1. Consiste nella definizione della procedura per l’istruttoria delle proposte di valutazione dei potenziali pericoli che possono generare l’ipotesi di un incidente rilevante in presenza di una particolare sostanza. Il procedimento consiste nella valutazione dei contenuti della documentazione presentata dal proponente (tipicamente il gestore di uno stabilimento) e ha lo scopo di valutare l’ammissibilità della proposta e, successivamente, la fondatezza tecnico scientifica.

Parte 2: Consiste nella definizione dei criteri da prendere in esame per stabilire l’ammissibilità della proposta. La sostanza pericolosa deve essere identificabile in modo univoco, rientrare in una delle categorie di pericolo definite dal D.Lgs 105/2015 (all 1), deve essere chiaramente individuabile la caratteristica della sostanza che esclude la possibilità di incidente rilevante (forma fisica, concentrazione, proprietà intrinseche di pericolo), e le informazioni tecniche fornite dal proponente devono essere complete.

Parte 3: Consiste nella definizione dei criteri per la valutazione da parte degli Organi Tecnici Nazionali, e tiene in considerazione tutti gli elementi forniti dal proponente per escludere l’ammissibilità della sostanza. Tali elementi includono le caratteristiche della sostanza, studi statistici ove disponibili, su situazioni o stabilimenti analoghi, ipotesi di scenari di incidenti e stime dei possibili danni al territorio.

Al termine della valutazione viene rilasciato al proponente l’esito dell’istruttoria, che ne sancisce quindi la possibilità o l’impossibilità che possa verificarsi un incidente rilevante per la sostanza in questione, nel contesto industriale specifico e nelle modalità di utilizzo.

Info: decreto 1 luglio 2016 n.148 GU 179 del 2 agosto 2016


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