Il ruolo del medico competente aziendale

 

16 Novembre 2009

Con l’introduzione della nuova normativa in materia di sicurezza e salute sul lavoro il ruolo del medico competente ha assunto maggiore spessore.
il DLgs 81/08 e successive modifiche assegna maggiore importanza al ruolo che il medico competente deve svolgere in azienda, in relazione alla valutazione dei rischi ed alla connessa introduzione di misure di prevenzione adeguate.
La novella del DLgs 106/09 definisce all’art 2 co. 1 lettera h) medico competente: “medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all’art 38, che collabora, secondo quanto previsto all’art. 29 comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto”.
Per distinguere la figura del medico competente bisogna che ricorrano alcuni requisiti quali la laurea specialistica in medicina del lavoro o la docenza in medicina del lavoro e materie affini, nonché la specializzazione in igiene e medicina preventiva o medicina legale; inoltre presupposto necessario è l’iscrizione all’albo apposito istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali (art.38 Dlgs 106/09).
A titolo di precisazione l’art 29 comma 1 specifica le modalità di effettuazione della valutazione dei rischi chiarendo che. “il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all’art 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all’articolo 41”, quindi oltre all’effettuazione della valutazione dei rischi al medico competente compete anche la sorveglianza sanitaria.
La figura del medico competente è chiamata in causa anche nell’organizzazione del lavoro di impresa laddove l’art.18 prevede tra gli obblighi del datore di lavoro:”nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo”(art.18 co.1 lettera a); lo stesso articolo continua “fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il RSPP e il medico competente, ove presente”(art 18 co. 1 lettera d);” inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico dal presente decreto” inoltre “nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro”(art.18 co. 1 lettere g) g bis)).
Questi ultimi due commi dell’articolo 18 sono stati introdotti ex novo dal DLgs 106/09 proprio al fine di evidenziare l’importanza del lavoro congiunto tra datore di lavoro e medico, nonché la partecipazione di quest’ultimo all’organizzazione aziendale, alla programmazione e gestione della sorveglianza sanitaria, indicando anche i “rischi aggiuntivi”.
Nel suo giudizio di idoneità alla mansione del singolo lavoratore il medico valuta la presenza o meno di patologie e o menomazioni come elementi di rischio aggiuntivo al verificarsi di infortuni.
In tal senso un’opera attenta, continua e scrupolosa di sorveglianza sanitaria può consentire di ridurre gli incidenti sul lavoro.
Infatti a norma dell’art 2 co.1 lettera m) la sorveglianza sanitaria è definita come “insieme di atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa”.
Il medico competente deve partecipare alla valutazione e gestione del rischio, attraverso un’accurata lettura del registro infortuni (nel caso siano frequenti e ripetuti) per trarne spunti nella sua attività preventiva, una specifica sorveglianza per i lavoratori addetti alle mansioni oggettivamente più rischiose in azienda, un controllo tout court delle condizioni di lavoro, agevolando il reintegro per i soggetti infortunati.
Inoltre è obbligato con il datore di lavoro ad informare e formare i lavoratori sui rischi di azienda per la salute e sulle loro personali scorrette abitudini di vita.
A tal proposito l’art 18 co2 precisa:” il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito” a quanto sopra specificato.
I fattori umani e i rischi insiti nell’ambiente lavorativo contribuiscono negativamente sulla salute e sicurezza dei lavoratori, ed è in questa duplice prospettiva che va valutato il ruolo del medico competente nella prevenzione e riduzione del fenomeno infortunistico.
A conferma dell’importanza della partecipazione del medico per la sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, alcuni degli obblighi previsti come reati sono stati con il nuovo decreto considerati illeciti amministrativi, non più quindi sanzionabili penalmente.
La recente giurisprudenza ha confermato quanto detto, con la sentenza n 19099/09, che prende in considerazione l’operato del medico competente e lo giustifica come illecito amministrativo alla luce del decreto correttivo in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.
Nel caso di specie un medico competente era stata chiamato in causa dalla ditta in cui svolgeva la sua funzione perché aveva omesso di comunicare ai RLS i risultati degli accertamenti clinici effettuati, ed alla richiesta di costoro di maggiori informazioni non si era pronunciato.
In realtà la Corte ha affermato la mancanza nell’ipotesi del reato contestato; infatti oggetto di analisi era l’applicazione dell’art. 17 co.1 lett. g) del decreto abrogato, ora sostituito con l’art.25 lettera i) del DLgs 106/09, che ha declassato la fattispecie da reato a mero illecito amministrativo.
Per cui la Corte ha giudicato corretto il comportamento del medico, ed ha annullato la sentenza perché il fatto non è più previsto come reato.


Stai cercando un  medico competente ? Compila il form qui sottto o chiama il numero verde 800.589.256 


Corsi online

Associazione Nazionale Formatori della Sicurezza sul lavoro eroga diversi corsi per il personale e per i datori di lavoro in materia. In particolare vengono offerti i corsi obbligatori introdotti dal Dlgs 81\2008 Testo Unico Sicurezza.


Corsi sicurezza
sul lavoro
81-2008
Corsi
per Professionisti
professionisti
Corsi industria
alimentare
haccp
Corsi
Privacy
privacy

Hai bisogno di aiuto?