I costi della sicurezza che ogni
azienda deve sempre sostenere, a prescindere dal tipo di contratto con il quale
viene affidato il lavoro, il servizio o la fornitura; vanno inseriti nel
contratti di appalto, come recita l’articolo 26 comma 5 del Testo Unico
81/2008: «i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare
riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto”, quindi riferibili sostanzialmente alle misure
di sicurezza che l’appaltatore che presenta l’offerta dovrà sostenere per
l’esecuzione dei lavori – ad esempio la
richiesta di specifici Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) il cui costo
va integralmente riconosciuto come costo specifico della sicurezza. Oppure, si
consideri i ponteggi o ai trabatelli, che l’impresa appaltatrice utilizzerà
all’interno dei siti dell’azienda committente, che per precisa disposizione di
legge (Allegato XV D.lgs 81/2008, paragrafo 4) sono sempre costi della
sicurezza.
I costi della sicurezza sul lavoro nei contratti di appalto
13 Ottobre 2009
Corsi online
Associazione Nazionale Formatori della Sicurezza sul lavoro eroga diversi corsi per il personale e per i datori di lavoro in materia. In particolare vengono offerti i corsi obbligatori introdotti dal Dlgs 81\2008 Testo Unico Sicurezza.