Quali sono le modalità di organizzazione dei corsi di formazione per addetto al primo soccorso e addetto al servizio antincendio?
Per quanto riguarda la formazione degli addetti al primo soccorso, la stessa è disciplinata dall’art. 45, comma 2, del citato d.lgs. n. 81/2008, che rimanda al decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e ai successivi decreti ministeriali di adeguamento; in particolare il decreto ministeriale di cui sopra, oltre a stabilire i requisiti minimi dei corso di formazione per le aziende o unità di gruppo A, B, e C, prevede che “la formazione dei lavoratori designati è svolta da personale medico, in collaborazione, ove possibile, con il sistema di emergenza del Servizio sanitario Nazionale”.
In materia di corsi di formazione degli addetti al servizio antincendio, fino all’adozione del decreto interministeriale di cui all’art. 46, comma 2, d.lgs. n. 81/2008, che dovrà indicare, fra l’altro, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, la normativa di riferimento, ai sensi del successivo comma 3, è quella dettata dal decreto del Ministro dell’ Interno in data 10 marzo 1998, mentre la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti è disciplinata dall’art. 37 del citato d.lgs. n. 81/2008.
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