Predisposizione fascicolo tecnico resistenza al fuoco, chiarimenti

 

03 Agosto 2016

fascicolo-tecnico-prevenzione-incendi

Sono state emesse alcune precisazioni da parte del Comando Generale dei Vigili del Fuoco, in merito alla necessità di produrre il Fascicolo Tecnico. La circolare con i chiarimenti è stata pubblicata in data 21 giugno 2016 (protocollo numero 7765), è disponibile sul portale dei VVFF, ed è indirizzata ai laboratori autorizzati ad operare in materia di resistenza al fuoco ai sensi del DM del 26 Marzo 1985, e per conoscenza alle sedi territoriali, all’ordine degli ingegneri, degli architetti, dei chimici, dei periti industriali, dei dottori agronomi e dei geometri.

Il testo del documento ricorda che il Fascicolo Tecnico è il documento da predisporre ai sensi del DM 16.02.2007 (punto b8 dell’allegato B) e del DM del 03/08/2015 (paragrafo S.2.13), in caso di variazioni di prodotti, elementi costruttivi o strutturali non rientranti nel campo di applicazione diretta del risultato di prove di resistenza al fuoco.

In merito all’obbligo da parte del produttore di predisporre il Fascicolo, viene precisato che le norme citate nella premessa non sono in contrasto con quanto illustrato nel Regolamento Prodotti di Costruzione (CPR – regolamento UE 305/2011), che già prevede la marcatura CE del prodotto e che quindi esenta dalla predisposizione del Fascicolo. In tal caso, il prodotto dovrà essere ovviamente conforme a quanto previsto dal regolamento comunitario, ed in particolare a quanto definito dalla norma UNI EN 15725 “Rapporti di applicazione estesa delle prestazioni al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione” che nel punto 5.3.1, in particolare recita: “L’applicazione estesa deve essere assicurata dal laboratorio che ha prodotto lo specifico test al fuoco. Se i risultati di prova saranno utilizzati da più di un laboratorio, allora l’applicazione estesa sarà assicurata da uno di questi laboratori che si consulterà con gli altri laboratori. Quando l’applicazione estesa è intesa per essere utilizzata ai fini della marcatura CE, l’intervento di un Organismo Notificato è obbligatorio.”

Relativamente invece alle modalità di redazione, si aprono due possibili alternative che dipendono dal fatto che il Fascicolo sia dotato o meno di Rapporto di classificazione estesa. Nel caso in cui lo sia, e che quindi si basi su norme di classificazione e prove EXAP, che ai sensi della norma EN 15725 già garantiscono la resistenza al fuoco nel campo di applicazione estesa, il parere tecnico positivo all’estensione dovrà essere emesso dal laboratorio che ha predisposto il rapporto di classificazione.

Nel caso, invece, che il Fascicolo rientri in quei casi in cui le norme non siano presenti o applicabili, sarà indispensabile integrare il fascicolo tecnico con il relativo parere positivo, che potrà essere rilasciato dal laboratorio che ha emesso il rapporto di classificazione, nel caso rientri in situazioni ascrivibili dal punto B8 del DM del 16/02/2007 “Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione”; o da un laboratorio autorizzato ad effettuare prove su un campione standard, nel caso rientri nel campo di applicazione delle situazioni previste dal punto G del DM del 16/02/2007 “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006″.

Da ultimo viene anche precisato che la relazione tecnica, integrante il Fascicolo Tecnico, può essere firmata anche da un professionista abilitato che operi all’interno delle sue competenze professionali, caso che esclude quindi la necessità di un parere tecnico positivo da parte del laboratorio autorizzato.

Info: circolare 21 giugno 2016 chiarimenti Fascicolo tecnico resistenza fuoco


Corsi online

Associazione Nazionale Formatori della Sicurezza sul lavoro eroga diversi corsi per il personale e per i datori di lavoro in materia. In particolare vengono offerti i corsi obbligatori introdotti dal Dlgs 81\2008 Testo Unico Sicurezza.


Corsi sicurezza
sul lavoro
81-2008
Corsi
per Professionisti
professionisti
Corsi industria
alimentare
haccp
Corsi
Privacy
privacy

Hai bisogno di aiuto?